Nuovi reati procedibili a querela Commento a D.LGS. 10/04/2018, n. 36


Con il D.LGS. 10/04/2018, n. 36 pubblicato in G.U. il 24/04/2018 e recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita’ per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», in vigore dal 9 maggio 2018 viene estesa la procedibilità a querela di parte ai reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati per il valore privato dell’offesa o per il loro modesto valore offensivo.

Lo schema di decreto legislativo attua la delega contenuta nella L. 23/06/2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario», nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Il provvedimento incide su tale tipologia di reati, di cui diremo appresso, avendo quale finalità principe qualla di migliorare l’efficienza del sistema penale e favorire strumenti di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso l’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che attiene ai reati procedibili a querela rimettibile e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

Si prevede la procedibilità a querela di parte per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni, ad eccezione del delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio contemplati dal codice penale.

Procedibilità a querela. Quali reati?

L’ampliamento dell’istituto della procedibilità a querela di parte riguarderà, dal 9 maggio 2018, i suddetti reati:
– minaccia (art. 612 C.P.);
– violazione di domicilio commessa da un un pubblico ufficiale (art. 615 C.P.);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter C.P.);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies C.P.);
– violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da
persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei
telefoni (art. 619 C.P.);
– rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona
addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 C.P.).

Permane la procedibilità d’ufficio nel caso di persona offesa incapace per età o per infermità o qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 C.P., o, nell’ipotesi di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla vittima sia di rilevante gravità. Per quanto attiene ai reati per i quali già si procede a querela di parte, nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

Degna di nota la disposizione transitoria di cui all’art. 12 D.LGS. cit., secondo cui

«per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

Cosa succede se il giudizio pende dinnanzi alla Corte di cassazione?

Il decreto non prevede a carico del giudice di legittimità l’informativa alla persona offesa. Come correttamente sostenuto dal Ministero della giustizia non poteva certo onerarsi  il giudice di legittimità di un simile incombente, a cui non può attenere per la peculiarità del ruolo e della funzione.

È allora ragionevole prevedere che al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, ove il giudizio si trovi nel grado di legittimità, la trasformazione del regime di procedibilità non operi. Lo sbarramento all’applicazione delle nuove disposizioni risponde a un’esigenza meritevole di tutela, ossia di evitare che l’intervento legislativo si risolva, di fatto, in una depenalizzazione, non potendosi garantire che la persona offesa venga posta nelle condizioni per decidere consapevolmente circa l’esercizio del diritto di querela.

Documento&Materiali

Leggi il testo del D.LGS. 10/04/2018, n. 36 pubblicato in G.U. il 24/04/2018

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.