«L’alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista solo in relazione al fatto che la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga. Laddove invece la madre non sia una lavoratrice dipendente, il legislatore non ha previsto alcuna condizione di alternatività. In tal caso il padre può dunque usufruire dei permessi giornalieri in parola anche durante la fruizione dell’indennità di maternità da parte della madre».
La fruizione dei riposi giornalieri per il padre viene regolata diversamente a seconda che la madre sia o meno lavoratrice dipendente.
La Cassazione conferma quanto già sostenuto da più parti anche in dottrina.
Se la madre è una libera professionista allora il padre – in mancanza di una previsione espressa in proposito – potrà usufruire dei permessi giornalieri liberamente, anche simultaneamente all’indennità di maternità goduto dalla madre.
Tale situazione rappresenta dunque una eccezione alla regola dell’alternatività nel godimento dei riposi giornalieri. D’altro canto, in ipotesi , la diversità della condizione della madre lavoratrice autonoma, facoltizzata a riprendere l’attività anche in considerazione del più contenuto trattamento economico riconosciutole, giustificherebbe la previsione di una incondizionata possibilità per il padre di fruire dei permessi nell’interesse stesso del bambino e delle sue necessità di un maggior apporto sul piano materiale e psicologico. E, ciò, anche se la madre stesse godendo dell’indennità di maternità.
Come meglio precisato dalla Cassazione, nella pronuncia in nota,
«Nella fattispecie in esame va piuttosto affermato il diverso principio per cui potendo in base alla disciplina di legge entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa. Ciò che, in relazione all’istituto in discorso, può essere garantito soltanto accedendo ad una interpretazione della normativa che consenta la facoltà di utilizzo dei permessi, da parte del padre lavoratore dipendente, anche nel periodo in cui la madre, lavoratrice autonoma, goda dell’indennità di maternità; la cui fruizione, come più volte ricordato, non è per legge incompatibile con la ripresa dell’attività lavorativa».
Inoltre, chiosa la Cassazione
«Non rileva pertanto sul piano normativo quando, nel singolo caso concreto, la lavoratrice autonoma abbia ripreso effettivamente il lavoro, nè se il godimento dei due benefici in capo ai distinti beneficiari si sia sovrapposto in tutto o solo in parte nel medesimo periodo previsto dalla legge».
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Scarica il testo di Cass. Civ., sez. lav., 12/09/2018, n. 22177