«Il numero di targa e la conseguente intestazione del veicolo costituisce un dato pubblico, reperibile presso il PRA. In assenza di indicazione del conducente non possono inoltre qualificarsi come dati personali, le circostanze di tempo e luogo dell’infrazione, non essendo riferibili ad alcuna specifica persona fisica, ma al veicolo».
La massima sopra citata è stata estrapolata dalla recente pronuncia della Cassazione, la n. 185000 del 12/07/2018, Sez. II, che di seguito vi segnaliamo.
Multato per eccesso di velocità (e, precisamente, per avere violato l’art. 142 C.d.S.) rilevato da un autovelux fisso posizionato lungo il viale, un soggetto ha ricorso in cassazine avverso la sentenza d’appello che, riformando la sentenza di primo grado, lo aveva infine condannato al pagamento della prevista sanzione.
Con il motivo centrale di ricorso, dunque, il ricorrente l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360, n. 5; l’omessa pronuncia sull’appello incidentale e la violazione dell’art. 112, ai sensi dell’art. 360, n. 3; la violazione e falsa applicazione del D.LGS. n. 196 del 2003, artt. 3,11,18,19 e 24, con riferimento all’art. 201 C.d.S., comma 3, e alla L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2, con riferimento all’art. 360 n. 3 per non aver il Tribunale pronunciato sull’appello incidentale con il quale si doleva che il Comune di Firenze avesse trasmesso i suoi dati alle Poste Italiane per la notificazione della sanzione.
A dire della Cassazione il motivo non ha pregio, osservando, al riguardo che i c.d. dati sensibili contenuti nel verbale riguardavano esclusivamente il numero di targa del motoveicolo di proprietà del soggetto e la relativa intestazione del veicolo, mentre non risultavano dal verbale le generalità del conducente, nonchè le circostanze di tempo e luogo dell’infrazione.
Orbene il numero di targa e la conseguente intestazione del veicolo costituiscono un dato pubblico, reperibile anche presso il PRA.
Pertanto, prosegue la Cassazione
«in assenza di indicazione del conducente non possono inoltre qualificarsi come dati personali, le circostanze di tempo e luogo dell’infrazione, non essendo riferibili ad alcuna specifica persona fisica, ma al veicolo, Poste italiane infine non fa alcun trattamento dei dati D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 4, comma 1, lett. a), limitandosi a stampare il verbale e ad imbustarlo per la successiva notifica».
Documenti&Materiali
Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Sez. II, 12/07/2018, n. 18500