Unione civile: il Comune non può stabilire un calendario discriminatorio per la sua celebrazione In nota a ordinanza TAR Veneto, Sez. I, 07/12/2016, n. 640


La celebrazione dell’unione civile, come noto prevista dalla L. 20/05/2016, n. 76, non può essere calendarizzata dal Comune in maniera discriminatoria rispetto alla celebrazione del matrimonio.

E’ quanto sostanzialmente ha ritenuto il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con il provvedimento emesso il 07/12/2016, n. 640, rispetto ad una delibera del Comune di Padova con cui per le dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, si dedicavano solo determinati giorni feriali della settimana (lunedì, mercoledì e giovedì) e non altri, ed inoltre venivano considerate inapplicabili a tali procedimenti le norme contenute nel Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili (orari, luoghi, tariffe, etc.).

Impugnata per opera di un’associazione la suddetta delibera comunale, il Tar territorialmente competente (regione Veneto – Venezia), in fase cautelare, ha deciso di concedere la richiesta sospensiva dell’efficacia del suddetto provvedimento ritenendo che:

«ad un sommario esame degli atti il ricorso appare assistito da fumus boni juris, in quanto il Comune di Padova non ha fornito adeguati elementi a giustificazione delle proprie scelte in ordine a giorni e luoghi dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, atti a fugare i sospetti di un intento discriminatorio».

Come la maggior parte dei provvedimenti cautelari amministrativi, la motivazione è alquanto sintetica. Tuttavia, si può facilmente considerare che la dichiarazione di costituzione di unione civile, che, come noto, ai sensi e per gli effetti della cit. L. 76/2016 può essere effettuata solo tra persone dello stesso sesso, in effetti, non è un matrimonio. Ma, al tempo stesso, non si può ignorare che nel comune sentire delle persone interessate viene comunque vissuta come un momento importante della propria vita personale ed affettiva equiparabile ad un matrimonio. Un momento speciale che i contraenti solitamente vogliono condividere con le proprie persone care, parenti ed amici, per cui, effettivamente non consentire la celebrazione dell’unione in giorni non feriali, come invece previsto per i matrimoni civili, appare avere un contenuto discriminatorio.

Se questa impostazione verrà confermata anche nel merito, ossia quando il Tar andrà ad esaminare il merito del ricorso, lo si potrà constatare solo alla sentenza.

Documenti & materiali

Scarica l’ordinanza Tar Veneto, Sez. I, 07/12/2016, n. 640

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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