Separazione e addebito: quando il marito è dispotico…


Quella di addebito della separazione è una pronuncia che comporta conseguenze importanti soprattutto ai fini economico-patrimoniali (il coniuge cui è addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento, pur conservando il diritto agli alimenti, si vedano gli artt. 151 e 156 C.C.), oltre che ai fini successori (il coniuge cui è stata addebitata la separazione  ha diritto solo ad un assegno vitalizio se all’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, si veda l’art. 548 C.C.).

Le cause per poter chiedere l’addebito in realtà sono tante ma tutte riconducibili, sostanzialmente, alla violazione dei doveri coniugali discendenti dal matrimonio, previsti espressamente dal codice civile, oppure, comunque discendenti dai principi fondamentali previsti dalla nostra Costituzione (ad esempio il principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 Cost.).

Ciò premesso, in tema di addebito della separazione, merita di essere segnalata la recente sentenza n. 8094/2015 pronunciata dalla VI Sezione della Corte di Cassazione, perchè si riferisce ad un caso, in verità più frequente di quel che può sembrare, di prepotenza di un coniuge nei confronti dell’altro.

Il caso

La fattispecie da cui muove la pronuncia è quello di una coppia di coniugi, inserita nella realtà agricola padana, titolari di un’azienda agricola comune, ma gestita praticamente in via esclusiva dal marito, persona prepotente e dispotica, e con esclusione della moglie, non solo nella gestione, ma anche nel godimento degli utili.

La moglie, in sede di separazione, chiedeva che la pronuncia di addebito al marito, lamentando non solo la prepotenza e l’arbitrio di questi nella gestione dell’azienda, e la sua esclusione, ma anche una cattiva gestione dell’azienda medesima.

In questo contesto, sia in primo grado (Tribunale di Rovigo), che in seconda istanza (Corte d’appello di Venezia), la citata domanda di addebito veniva respinta.

In particolare, la Corte d’appello di Venezia, rigettava, non tanto e non solo perchè non riteneva provata la mala gestio del marito, quanto, invece, perchè riteneva in qualche modo ‘giustificato’ o ‘giustificabile’ il comportamento del marito, in quanto consueto per certi ambienti e comunque priva pregnanza perchè tollerato per molti anni dalla moglie.

Testualmente:

Il gravame è stato respinto dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 171/2012, nella quale si afferma che non è rilevante valutare la gravità o meno dei comportamenti gestori del marito e se questi ha posto o meno in essere distrazioni dei beni comuni dovendo tale comportamento essere inquadrato nell’ambito di quel potere semiassoluto, noto nelle campagne padane e implicitamente accettato in famiglia, che lascia ogni decisione e arbitrio al padre riconosciuto dominus della gestione familiare. La Corte di appello ha rilevato che per anni la moglie ha accettato questo stato di fatto…

La sentenza n. 8094/2015

In sede di legittimità, invece, la Corte di Cassazione muove secondo una linea di pensiero molto diversa e, diciamo pure, più moderna.

Infatti, la Corte ha accolto l’impugnazione della moglie, cassando con rinvio, ritenendo che:

al di là dell’accertamento di una mala gestio del T. nella conduzione dell’impresa familiare la domanda di addebito proposta dalla V. aveva ad oggetto un comportamento interpersonale dispotico del marito che ha lentamente ma irreparabilmente minato l’affectio coniugalis. A fronte di un riscontro effettivo di questo dato esistenziale che ha contraddistinto la vita familiare la Corte di appello ha valorizzato elementi sociologici e psicologici che non possono avere rilievo se rapportati ai principi che ispirano il diritto di famiglia da almeno quarant’anni. Ci si riferisce cioè al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 3 Cost.) e all’affidamento della costituzione e conservazione del rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) a un criterio di regolazione dei rapporti coniugali basato sulla ricerca dell’accordo dei coniugi e sul rispetto della pari dignità dei coniugi nella conduzione della vita familiare (cfr. Cass. civ. sezione 1^ n. 13983 del 19 giugno 2014). In tale quadro di riferimento ai valori costituzionali fondamentali in materia familiare non è possibile giustificare uno scostamento da tali principi basato sul permanere della rilevanza, in alcune aree sociali, di quel ruolo gerarchico che legittimava l’autorità del marito nelle società patriarcali.

6. Per altro verso il principio per cui l’addebito della separazione richiede la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio – quelli tipici previsti dall’art. 143 c.c., e quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. – sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza non consente di attribuire valore a un atteggiamento di tolleranza del coniuge che subisce atti lesivi della propria dignità e del proprio diritto all’uguaglianza nelle relazioni familiari. Infatti tale atteggiamento, anche se giustificato, più o meno consapevolmente, da una finalità di conservazione del legame coniugale e familiare determinato da una dipendenza psicologica dal coniuge dominante o dalla subordinazione a un interesse presunto o reale dei figli, non può valere a rendere disponibili valori e diritti di rango costituzionale la cui violazione è certamente valutabile ai fini dell’accertamento della responsabilità per la crisi irreversibile del matrimonio anche se quest’ultima costituisce l’esito di un lungo processo di evoluzione psicologica del coniuge più debole tale da rendere alla fine intollerabili comportamenti subiti per lungo tempo nel corso del matrimonio. Nè infine l’insorgenza e la insanabilità del conflitto su una specifica questione di contenuto economico può rendere irrilevante la considerazione di un pregresso comportamento lesivo della pari dignità del coniuge che rivendica infine il diritto a partecipare alla decisione su questioni di rilevante importanza per la vita familiare in posizione di uguaglianza e con il rispetto del principio della ricerca dell’accordo dei coniugi.

Considerazioni finali

Parole – quelle della Cassazione – degne di essere segnalate, sia per la loro importanza e modernità, che per la loro lucidità e chiarezza.

In sintesi, la Suprema Corte, sostanzialmente afferma che in ogni ambiente (anche in quello più umile e contadino), tra moglie e marito, deve esserci rispetto reciproco, pari dignità e uguaglianza, a nulla rilevando l’eventuale tolleranza, che per un certo periodo, anche lungo, eventualmente ci sia stata da parte di uno dei coniugi rispetto agli atti dispotici dell’altro.

Nella realtà accade sovente che un coniuge sopporti condotte prepotenti o vere e proprie angherie, dell’altro, e ciò spesso accade perchè dettato dall’intento di conservare il legame familiare, di preservare l’unità della famiglia (soprattutto quando ci sono figli). Quindi è importante e confortante sapere che vi sono giudici che pensano che la semplice tolleranza non giustifica, nè tantomeno legittima, i comportamenti illeciti, e che essa tantomeno priva di contenuto la protesta una volta che – finalmente – quel coniuge, logorato dalla sopportazione, ad un certo punto decide di sollevare.

Documenti & materiali

Scarica il testo della Cass. Civ., Sez. VI, 21/04/2015, n. 8094 

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

2 thoughts on “Separazione e addebito: quando il marito è dispotico…

  1. dan

    Ma si riesce ad ottenere qualcosa da un marito veramente dispotico ? Io viivo nel terrore che alla fine vinca comunque come sempre lui e quindi non provo nemmeno….

    Reply
    1. Avv. Daniela Gattoni Post author

      Gentile Signora,
      come sempre, dipende dalle prove e da quanto (e come) si riesce a provare.
      Poi dipende anche dalla sensibilità del giudice che deve decidere.
      E’ una battaglia sempre dura, ma spesso è anche l’unica chance possibile.
      Non bisogna perdere le speranze. Se non altro per dignità.
      Buona fortuna.
      Cordialmente
      Avv. Daniela Gattoni

      Reply

Rispondi a Avv. Daniela Gattoni Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.