Il Ministero della Giustizia, con la Circolare 22/05/2018 ha trasmesso alcuni chiarimenti sui procedimenti di degiurisdizionalizzazione introdotti, come noto, con il D.L. 12/09/2014, n. 132, conv. con L. 10/11/2014, n. 162, e precisamente sugli accordi conclusi con la negoziazione assistita e su quelli conclusi davanti all’ufficiale di stato civile.
Più in particolare pare che si sia reso necessario un chiarimento in relazione all’organo competente al rilascio della certificazione conseguente al raggiungimento dell’accordo tramite i due sistemi alternativi.
La Circolare precisa che con riferimento all’accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile:
«non è predicabile una competenza del tribunale per il rilascio del certificato in questione, atteso che l’atto destinato a circolare non è stato formato né davanti né con l’intervento dell’ufficio giudiziario. Come ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare 28 novembre 2014, n. 19, “l’ufficiale non appena ricevute le dichiarazioni degli interessati” deve “procedere a redigere, senza indugio, l’atto destinato a «contenere» l’accordo”, la cui efficacia decorre, per l’appunto, dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile (art. 12, comma 4, del decreto-legge in esame). Si tratta, quindi, di atto formato in modo integrale dall’autorità amministrativa. A ciò si aggiunga che, per inferire nella materia in esame la competenza del tribunale, occorrerebbe in sostanza introdurre un criterio di distribuzione della competenza che non è al momento previsto dalla legge, attribuendo la competenza all’ufficio giudiziario che sarebbe stato astrattamente competente se la controversia se non fosse stata degiurisdizionalizzata. Pertanto, nel silenzio della legge, l’adempimento in parola non può certo essere richiesto al tribunale e, applicando i principi generali, dovrebbe essere invece richiesto all’autorità pubblica che ha formato l’atto, ossia, nella specie, all’ufficiale di stato civile. In questo senso è il pensiero della quasi unanime dottrina, secondo la quale, in caso di accordo di fronte all’ufficiale di stato civile, è quest’ultimo ad emettere il certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento n. 2201 del 2003».
E con riferimento agli accordi conclusi in sede di negoziazione assistita da avvocati ha chiarito che:
«deve ritenersi che il certificato ex art. 39 cit. debba essere emesso dalla procura della Repubblica che ha autorizzato l’accordo o ha rilasciato il nullaosta, atteso che l’avvocato non è qualificabile come “autorità” ai fini del Regolamento n. 2201 del 2003, nonché in considerazione del fatto che solo il provvedimento conclusivo del pubblico ministero rende l’accordo valido ed efficace, e dunque riconoscibile ed eseguibile all’estero. Da ciò consegue che, ove il pubblico ministero si sia rifiutato di autorizzare l’accordo e l’autorizzazione sia stata adottata dal presidente del tribunale (ex art. 6, comma 2, del decreto-legge), sarà invece l’ufficio giudiziario giudicante a dover rilasciare il certificato in parola».