Legge di stabilità: la Carta della famiglia Ancora sulle novità in materia di famiglia


Dopo avere trattato le novità contenute nella legge di stabilità (L. 28/12/2015, n. 208, in G.U, serie generale, n. 302 del 30/12/2015) in materia di famiglia concernenti il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, il regime fiscale degli immobili concessi in comodato “familiare” e quello della casa coniugale assegnata in sede di separazione e divorzio, esaminiamo oggi il neonato istituto della «Carta della famiglia».

Chi ne ha diritto

La «Carta della famiglia» è prevista dall’art. 1, comma 391, L. 208/2015, ed è destinata

«alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico».

Come viene rilasciata

La carta e’ rilasciata

«alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell’ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Che vantaggi comporta

Essere titolari di un Carta della Famiglia, consente (o, per meglio dire, consentirà)

«l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. I soggetti che partecipano all’iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari».

Chi la emette

Essa e’ emessa

«dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione»

ed è

«funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo».

Alcune considerazioni

L’idea di questo documento appare anche interessante, però, non sono affatto chiari i confini, così come non è chiaro il suo esatto contenuto. Esso sembra più un documento di intenti, atto a stimolare aziende che vogliano riconoscere sconti particolari alle famiglie numerose. E, dunque, rimesso al singolo imprenditore.

Lo stesso concetto di famiglia non è definito dato che non si sa se potrà essere applicato anche alla famiglia di fatto, oppure solo a quella – diciamo – ‘legalizzata’.

Probabilmente ne sapremo di più una volta che sarà emesso il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, cui la norma demanda sostanzialmente l’attuazione.

 

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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