La separazione consensuale, come si evince dalla sua denominazione, richiede il consenso dei due coniugi, consenso che viene espresso, naturalmente, con riferimento alle condizioni contenute nel ricorso.
Ma cosa accade se uno di essi ci ripensa, ossia se dopo avere sottoscritto il ricorso contenente le condizioni, revoca espressamente il proprio consenso ad esse, oppure, semplicemente non si presenta all’udienza presidenziale?
In diritto di famiglia, questa è una delle questioni più controverse e dibattute, sia in dottrina che in giurisprudenza, che hanno dato luogo a diversi orientamenti.
Infatti, secondo un orientamento, deve ritenersi che l’omologazione della separazione consensuale, abbia efficacia costitutiva o che comunque la separazione sia un negozio a formazione progressiva, per cui, su questa premessa, si giunge a ritenere ammissibile la revoca del consenso del singolo coniuge, dopo la sottoscrizione del ricorso e prima che intervenga la sua omologazione (Corte d’appello Reggio Calabria, 02/03/2006; Tribunale Torino 06/11/2000).
Un altro orientamento, invece, muovendo dal presupposto che la natura dell’accordo della separazione consensuale sia essenzialmente privatistica e che la sua omologazione sia una semplice condicio juris di efficacia (se non un controllo in senso stretto), esclude l’ammissibilità della revoca del consenso, una volta sottoscritto il ricorso ed anche se ancora non intervenuta l’omologazione (Cass. Civ., Sez. I, 20/11/2003, n. 17607).
Quest’ultimo orientamento pare essere quello cui aderisce maggiormente la Corte di Cassazione, valorizzando la natura negoziale dell’accordo, ed attribuendo alla omologazione la mera funzione di condizione sospensiva per la produzione all’esterno degli effetti delle pattuizioni concordate e perciò costituenti negozio giuridico perfetto ed autonomo.
Coloro che sostengono la revocabilità del consenso, operano, poi anche un’equiparazione di detta ipotesi con la mancata presenza del singolo coniuge all’udienza presidenziale e, dunque, con la mancata conferma in udienza del consenso espresso sottoscrivendo il ricorso.
In altri termini, il consenso del singolo coniuge espresso con la sottoscrizione del ricorso, non solo può essere revocato prima che intervenga l’omologazione, ma deve anche essere confermato dal medesimo coniuge in sede di udienza presidenziale.
In questo senso, di recente, si è espressa la Corte d’appello di Catania 03/07/2015, n. 822, secondo la quale:
considerando l’accordo di separazione come un negozio che si perfeziona nel momento in cui il consenso è espresso, sia pure esso sottoposto alla condicio juris della omologazione per la sua efficacia, deve però verificarsi quando e come il consenso si può considerare validamente prestato, e le modalità con le quali deve essere presentata la richiesta di omologazione. Al riguardo l’art. 711 c.p.c. comma III così si esprime “se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole”
E la Corte d’appello di Catania, prosegue affermando che:
La norma individua, pertanto, il momento in cui avviene la formale dichiarazione di consenso, tanto sulle condizioni che sulla separazione in sè, non già nel deposito del ricorso […] ma nella udienza di comparizione innanzi al Presidente; ed individua nel verbale di udienza, atto pubblico redatto dal Cancelliere, la forma attraverso la quale il consenso deve manifestarsi.
Così argomentando, nel caso ad essa sottoposto, la Corte d’appello di Catania arriva a revocare il decreto di omologa, ed a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, perchè doveva ritenersi non prestato (e non revocato) il consenso di uno dei coniugi che, pur avendo sottoscritto il ricorso, in sede di udienza presidenziale, aveva dichiarato di volere revocare detto consenso.
In sostanza, dunque, per la Corte territoriale di Catania, nella fattispecie, anche se la parte in udienza presidenziale aveva dichiarato di voler revocare il consenso prestato in precedenza, non si trattava di revoca, ma di consenso non prestato, o meglio non validamente prestato in quanto non confermato in udienza; di qui l’improcedibilità del ricorso.
A parere di chi scrive, questa terza via, non contribuisce a fare chiarezza in questa questione. Ma tant’è.
Documenti & Materiali
scarica la sentenza Corte d’appello Reggio Calabria, 02/03/2006
scarica massima Tribunale Torino 06/11/2000
scarica sentenza Cass. Civ., Sez. I, 20/11/2003, n. 17607
scarica sentenza Corte d’appello di Catania 03/07/2015, n. 822