Genitori non si nasce ma si diventa un'interessante provvedimento del Tribunale di Milano


Il Tribunale di Milano, in particolare il giudice Dr. Buffone, ci hanno abituato alle ‘novità’, e con la pronuncia del 14/01/2015 ne hanno introdotta un’altra.

Questa volta, però, si tratta di una novità, sotto il profilo interpretativo, di particolare interesse perché esprime un nuovo modo di pensare in termini culturali-giuridici dell’essere genitore che prescinde dal genere (maschile o femminile).

Il caso

Il caso da cui muove il provvedimento è quello di due conviventi che si separano con una figlia minore di soli due anni di età, e dove, proprio in ragione di ciò e sul presupposto che il padre non avrebbe saputo accudirla, la madre chiede di limitare gli incontri padre-figlia.

Il provvedimento 15/01/2015 del Tribunale di Milano

Ebbene, il Tribunale di Milano, non solo non accoglie la richiesta della madre di contenere i tempi di frequentazione tra padre e figlia, in ragione della tenera età della figlia (due anni), ma disponendo l’affido condiviso della bambina tra i due genitori, riconosce al padre i consueti tempi di frequentazione (infrasettimanali e fine settimana, in modo alternato con la madre).

Il Tribunale fa ciò motivando espressamente che:

«la genitorialità si apprende facendo i genitori e, dunque, solo esercitando il ruolo genitoriale una figura matura e affina le proprie competenze genitoriali»

il che, appunto, sta a significare che non si nasce ‘genitori’ ma lo si diventa, insomma lo si impara ‘praticandolo’, esercitandosi. E questo – sembra affermare il Tribunale di Milano – vale sia per la madre, che per il padre. Insomma, in altre parole, sembra voler dire che se la madre impara a fare il genitore facendolo, lo può imparare anche il padre.

Ma la pronuncia si spinge anche oltre, perché precisa che:

«il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusione fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori».

Insomma, il Tribunale di Milano sembra dire che distinguere le competenze genitoriali tra madre e padre, a seconda dell’età del figlio, si fonda su un pregiudizio di natura discriminatoria e, in quanto tale, è da rimuovere.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la pronuncia del 14/01/2015 in questione, si pone in effetti in modo radicalmente innovativo rispetto all’orientamento prevalente della giurisprudenza che, malgrado qualche timida apertura, tuttavia, normalmente, tende a riservare alla figura genitoriale materna una presenza assolutamente prevalente, rispetto a quella paterna, in ragione della tenera età del figlio/a; per poi gradualmente ribilanciare i tempi di affidamento tra i due genitori con il crescere dell’età del figlio/a.

Si tratta, dunque, di un’apertura importante verso i padri che, naturalmente, andrà – come sempre – adeguata al caso concreto.

Altri aspetti del provvedimento degni di segnalazione

Il provvedimento in commento, oltre a quanto sopra, e anche se solo in via secondaria rispetto a quanto sopra, merita di essere segnalato anche per altri contenuti, di natura – questa volta – procedurali.

Infatti, si tratta di un decreto avente il contenuto provvisorio ed urgente di cui all’ordinanza presidenziale ex art. 708 C.P.C., ma pronunciato dal Tribunale di Milano in seno al procedimento di cui all’art. 336 C.C. previsto per la separazione dei genitori di figli nati fuori dal matrimonio (il provvedimento richiama espressamente l’art. 316, comma IV, c.c., ma si tratta evidentemente di un lapsus), in quanto del tutto compatibile e pertinente.

Testualmente, infatti, sul punto, il Tribunale, richiamandosi ad una precedente pronuncia della propria Corte territoriale (del 01/10/2014), afferma:

«il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori ai quali va riconosciuta una finalità urgente e temporanea, rispondente all’esigenza di approntare per il minore un assetto di vita tutelante e rispettoso dei suoi bisogni primari, in vista di statuizioni definitive»

ed inoltre,

«l’ammissibilità dei provvedimenti provvisori, nel rito ex artt. 38 disp. att. c.c. e 737 c.p.c. discende da una interpretazione costituzionalmente orientata e more communitario del combinato disposto delle due norme. Il potere di disporre misure interlocutorie, nella fattispecie, rientra nell’ambito della tutela cautelare latu sensu intesa».

Documenti & materiali 

Scarica il testo del decreto 14/01/2015 del Tribunale di Milano

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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