E’ sanzionabile il genitore inadempiente rispetto al diritto/dovere di visita del figlio? No In nota a Cass. Civ., Sez. I, 06/03/2020, n. 6471


Può capitare, e non è affatto raro, che il genitore non affidatario o non  collocatario, non provveda (o non lo faccia come dovrebbe) alle frequentazioni del figlio minore e, dunque, sia inadempiente al diritto/dovere del c.d. diritto di visita.

Ebbene, talvolta e sino ad ora, questa condotta è stata ‘sanzionata’ dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità, attraverso il combinato disposto degli artt. 614 bis e 709 ter cpc.

Ma la Suprema Corte ritiene che fare ricorso a questi strumenti per sanzionare questa condotta, sia errato e censurabile.

Il caso.

Il caso da cui muove la decisione della Corte 6471/2020 che qui si segnala, consiste nella decisione del Tribunale di Chieti, con cui si sanzionava, ex artt. 614 bis e 709 ter cpc, l’inadempimento del padre (condannandolo a versare alla madre del minore la somma di Euro 100,00 per ogni futuro inadempimento) all’obbligo di incontrare il figlio, ed agli obblighi di visita fissati, quanto a tempi e modalità, per regolamentare gli incontri con il figlio minore. La decisione, confermata anche dalla corte territoriale viene reclamata avanti la Corte di legittimità.

L’art. 614 bis cpc

Ricordiamo che l’art. 614 bis cpc dispone testualmente che:

«con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che cio’ sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409. Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

L’art. 709 ter cpc

Ricordiamo anche il contenuto dell’art. 709 ter cpc secondo il quale:
«per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potesta’ genitoriale o delle modalita’ dell’affidamento e’ competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 e’ competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita’ dell’affidamento, puo’ modificare i provvedimenti in vigore e puo’, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Il principio di diritto espresso con l’ordinanza 06/03/2020, n. 6471

Senonchè, invece, con l’ordinanza 06/03/2020, n. 6471 che qui si segnala, la Cassazione chiarisce – si spera una volta per tutte – che tale comportamento NON è sanzionabile, o quantomeno non lo è con gli strumenti sopra citati di cui agli artt. 614 bis e 709 ter cpc,  cui solitamente si ricorre.

Ma vediamo perchè.

Testualmente con l’ordinanza 06/03/2020, n. 6471, la Suprema Corte afferma che:

«Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata”».

E allora? come si fa?

Ebbene, il provvedimento n. 6471/2020 della Suprema Corte, non solo ha il pregio di rispondere a questa domanda, ma anche di mettere a fuoco plasticamente il quadro sistematico all’interno del quale si colloca il predetto diritto/dovere del genitore e conseguentemente il suo contenuto.

Quantomeno per chi scrive l’approfondimento appare particolarmente meritevole.

In cosa consiste esattamente il diritto/dovere di visita verso il figlio minore del genitore separato/divorziato

Secondo la Suprema Corte esso ha un contenuto plurimo:

«a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell’altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall’impedire l’esercizio dell’altrui diritto nei termini di cui all’art. 709-ter c.p.c. ed è, d’altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell’interessato e, pur nell’assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell’indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall’altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore».

Si aggiunge che al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con il primo che viene chiamato a garantire, in solidarietà con il genitore collocatario, l’assolvimento degli obblighi verso i primi.
Secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte, infatti, il principio sopra espresso va inteso nel senso che nell’interesse superiore del minore va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio che sia idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione del secondo.

In sostanza, dunque, se ben si comprende, secondo il giudice di legittimità, il diritto/dovere di visita del genitore verso il figlio minore, non è coercibile ed il suo esercizio non può che essere ricondotto al senso di autoresponsabilità del genitore stesso verso il proprio figlio, e, lo strumento di cui all’art. 709 ter cpc non è tanto destinato a sanzionare l’inadempimento di questo genitore, quanto semmai la condotta dell’altro genitore eventualmente impeditiva o in generale ostruzionistica dell’esercizio di diritto/dovere dell’altro.

Ed in questo senso, infatti, la Corte precisa che

«là dove la posizione del genitore non collocatario venga in rilievo in quanto portatrice del “diritto” di visita del figlio minore, essa riceve tutela dal sistema rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in atto dall’altro genitore che, di ostacolo all’esercizio dell’altrui diritto ed integrative di inadempimenti gravi, divengono ragione di risarcimenti e sanzioni secondo il sistema modulare e flessibile voluto dal legislatore all’art. 709-ter c.p.c.».

Mentre, quanto all’altro aspetto, ossia a quello del “dovere”, la Corte ritiene che

«nel caso in cui, invece, della descritta posizione, nella duplicità della sua declinazione, venga in considerazione il “dovere” di frequentazione e visita del figlio minore non deve sfuggire all’interprete che esso, per siffatta sua accezione, è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato, per una discrezionalità che, pur non assoluta e rivolta alla tutela dell’interesse indicato dalla legge, entro siffatto limite deve trovare ragione e termine ultimo di esercizio».

L’esclusione della coercibilità, a favore del figlio, del diritto di visita e del corrispettivo dovere del genitore non affidatario o non collocatario di garantire una sua frequentazione regolare, dovere che costituisce una delle esplicazioni dei doveri genitoriali menzionati dall’art. 147 c.c., comporta l’impossibilità di applicare l’art. 614-bis c.p.c., inteso quale fonte di un provvedimento di coercizione indiretta, assimilabile alle astreintes, nei confronti del genitore che rifiuta di frequentare il proprio figlio, anche se per un periodo temporaneo e a causa di uno stato di ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale.

Sotto questo profilo appare anche interessante l’intepretazione in un certo senso ‘pedagogica’, o forse più in generale etica, della Corte, circa l’effetto che sortirebbe sul minore l’adozione (ritenuta, appunto, errata) dello strumento ex art. 614-bis cpc:

«il provvedimento di cui all’art. 614-bis c.p.c. presuppone l’inosservanza di un provvedimento di condanna, ma il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile.
A questa constatazione deve aggiungersi, con un rilievo altrettanto significativo, che l’emanazione di un provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. si pone in evidente contrasto con l’interesse del minore il quale viene a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione».

Quali sono le conseguenze dell’inadempimento al diritto/dovere di visita

Ma allora, tutto ciò ci porta a concludere che l’inadempimento qui in esame del genitore verso il proprio figlio, è senza sanzione? senza conseguenze?

No. Secondo la Corte le conseguenze non possono essere quelle sopra esaminate, ma ci sono, e, per l’inadempiente, sono senza dubbio anche più severe e gravose di quelle. Infatti:

«all’inerzia del genitore non collocatario può derivare l’eccezionale applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art. 316 c.c., comma 1), la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore».

Documenti & materiali

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