Affido condiviso ‘reale’: Tribunale di Brindisi docet In nota alle Linee Guida approvate in tema di affido condiviso


Con un documento coraggioso di questi giorni che farà discutere, il Tribunale di Brindisi adotta e raccomanda agli operatori, di seguire un regime di affidamento ispirato a criteri di reale pariteticità tra i due genitori.

Si tratta, in sostanza dell’adozione da parte della Sezione Famiglia del Tribunale di Brindisi, di Linee Guida che, muovendo da alcune considerazioni statistiche generali circa il fatto che il modello realmente bigenitoriale si è rivelato migliore, nel senso di meno dannoso per la prole, non solo di quello monogenitoriale ma anche di quello fintamente bigenitoriale.

In altre parole, il Tribunale di Brindisi è arrivato alla conclusione che, nel caso di separazione dei genitori, risulta ragionevole e logico, realizzare effettivamente un affido condiviso reale in ogni sua concreta applicazione, dalla meno rilevante a quella più importante per la vita dei figli.

In termini pratici cosa significa?

Secondo il documento approvato in questi giorni dal Tribunale di Brindisi, questo significa, ad esempio, che, con riguardo alla residenza dei figli, va acquisito e metabolizzato il concetto che essa

«ha una valenza puramente anagrafica, mancando qualsiasi differenza giuridicamente rilevante tra il genitore co-residente e l’altro […] per cui i figli saranno domiciliati presso entrambi i genitori».

Venendo alla frequentazione dei genitori, aspetto questo più rilevante in termini pratici, Brindisi raccomanda il seguente principio:

«la frequentazione dei genitori avverrà ispirandosi al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli, superando l’obsoleta distinzione tra genitore accudente e genitore ludico […]. Conseguentemente, ai figli dovranno essere concretamente concesse pari opportunità di frequentare l’uno e l’altro genitore, in funzione delle loro esigenze, all’interno di un modello di frequentazione mediamente paritetico

Con riguardo all’assegnazione della casa familiare, il Tribunale di Brindisi afferma che:

«la soppressione della figura del ‘genitore collocatario’, non previsto dalla legge, semplifica anche il problema dell’assegnazione della casa familiare, fonte delle più aspre e durature contese, per il frequente coinvolgimento degli interi gruppi familiari. Adesso se la frequentazione è, secondo legge, equilibrata e continuativa con entrambi i genitori la casa resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Se appartiene ad entrambi si valuterà quale sia il costo della locazione di un appartamento di caratteristiche simili e al genitore che ne esce verrà scontato il 50% di tale cifra nel calcolo del mantenimento».

E questo regime di affidamento paritetico, secondo il Tribunale di Brindisi, contribuirebbe anche a risolvere il problema del mantenimento. Sul punto infatti nel documento in esame si osserva che:

«dal comma I dell’art. 337 ter c.c., che anticipa e si salda con il successivo comma IV, discende che ciascun genitore deve assumere una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica. Ciò vuol dire che la forma privilegiata dal legislatore, alla quale questo tribunale si uniforma, è quella diretta…».

Infine, altro punto intorno al quale, di regola, sorgono controversie, le spese straordinarie per la prole, il Tribunale di Brindisi, raccomanda di osservare il criterio suggerito dalla Cassazione nella sentenza 01/10/2012, n. 16664 che distingue le spese non in ordinarie e straordinarie, ma in prevedibili ed imprevedibili, e, di conseguenza, ritiene corretto e funzionale:

«assegnare in partenza le spese prevedibili all’uno o all’altro genitore per intero in funzione del reddito e stabilire che le imprevedibili verranno divise al momento in proporzione delle risorse».

Ultima annotazione degna di rilievo, quantomeno a parere di chi scrive, è con riguardo all’ascolto del minore. Istituto, questo, che, come noto, è stato introdotto con il D.Lgs 154/2013 e codificato nell’art. 337 octies c.c. e che, come correttamente analizza il Tribunale di Brindisi, di fatto, nella realtà non viene applicato, e che, malgrado le perplessità e le contraddittorietà insite nella previsione e nella struttura stessa della sua previsione, invece, andrebbe osservato. Precisamente il Tribunale di Brindisi, sul punto conclude:

«in pratica quanto meno l’ascolto, se richiesto, non può essere negato».

Documenti & Materiali

Scarica il testo delle Linee Guida adottate dal Tribunale di Brindisi

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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