Notifica da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente? questione rimessa alle Sezioni Unite


La Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, se la notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, alla stregua degli artt. 106 e 107 del DPR 15/12/1959, n. 1229, debba ritenersi inesistente, nulla o semplicemente irregolare.

Il problema muove dal caso in cui un giudice di secondo grado (Corte d’appello di Firenze) ha ritenuto che la notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo effettuata «da ufficiale giudiziario addetto a una sede differente da quella di appartenza, non sia nulla» (il giudizio, nella contumacia della società opposta, si era concluso con l’accoglimento dell’opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo) con ciò ponendosi in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale prevalente.

La Seconda Sezione della Corte ricorda che ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 107 DPR 15/12/1959, n. 1229

«l’ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del proprio ministero a persione residenti, dimoranti o docimiciliate nella sua circoscrizione, mentre non può eseguire nei confronti di soggetto con riferimento territoriale altrove, per mezzo del servizio postale, soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell’autorità giudiziaria della sede cui p addetto».

Sulla base di questa disciplina la giurisprudenza civile consolidata ritiene che l’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario procedente costituisca motivi di nullità della notificazione (per tutte si veda Cass. Sez. VI, 19/09/2014, n. 19834).

Tuttavia la Sezione Seconda dà conto dell’esistenza anche di altri orientamenti esistente sempre in sede civile (ove si ritiene sussistere addirittura l’inesistenza della notificazione); ma anche in sede giurisdizionale amministrativa (ove il Consiglio di Stato in più occasioni ha affermato che in ipotesi di violazione della competenza territoriale dell’ufficiale giudiziario si verificherebbe una nullità ma una irregolarità); ma anche in ambito europeo (all’interno del quale agli ufficiali giudiziari deve ritenersi attribuita una competenza generalizzata in relazione agli atti da notificarsi negli stati membri dell’uncione europea), o nell’ambito del singolo Paese europeo (ad esempio in Francia l’ufficiale giudiziario non è soggetto ad alcuna limitazione territoriale).

Inoltre la Cassazione ritiene che non possa non tenersi conto che il sistema delle notificazioni ha conosciuto, negli anni, profonde evoluzioni suscettibili di relegare, nel prossimo futuro, la funzione notificatoria espletata dagli ufficiali giudiziari a rara eccezione rispetto alla regola costituita da notificazioni effettuate tramite piattaforme telematiche collegate ad anagrafe elettronica obbligatoria.

In sostanza si riconosce che in questi ultimi anni si è assistito ad una perdita di centralità della notifica, tradizionale, posta in essere dall’ufficiale giudiziario.

In sostanza, fatte queste premesse, la Sezione Seconda della Corte di Cassazione ritiene – a ragione – che questo stato di cose possa determinare incertezza delle situazioni giuridiche e dei rapporti (anche transfrontalieri) e che quindi la questione è da ritenere di particolare importanza in considerazione dell’impatto sul contenzioso di qualsiasi tipologia, del che sarebbe opportuna una sorta di ‘guida per l’interprete‘ ed insomma un coordinamento ed un chiarimento del problema.

Non resta, dunque, che attendere la conseguente decisione.

Documenti & materiali

Scarica l’ordinanza Cass., Sez.II, 08/01/2018, n. 179

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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