Animali da affezione. Che succede quando la coppia si separa?

Mi sembra interessante fare una riflessione sulla sorte che hanno o che devono avere gli animali domestici, o c.d. da affezione, in occasione della separazione (o divorzio) della coppia.

E’ chiaro che si tratta di un problema secondario nella graduatoria dei problemi che si presentano in occasione di una separazione o di un divorzio di due coniugi, ma – ritengo – non meno serio. E ciò, sia che vi siano figli, o che non ci siano.

Sotto il profilo normativo esiste il Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con la legge del 2 agosto 2008, n. 130, che definisce gli animali d’affezione quali animali senzienti ed il cui benessere occorre tutelare.

Oltre a ciò, tuttavia, a livello normativo nazionale, al momento non c’è ancora nulla. Nulla è previsto.

C’è solo una proposta di legge che vorrebbe introdurre un articolo 155 septies c.c. del seguente tenore: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere.” (si tratta di una proposta di legge presentata nell’aprile del corrente anno 2013, ma che riprende una proposta già avanzata nel 2008).

In mancanza di una previsione di legge che regoli la materia, la risoluzione dei casi è affidata all’interpretazione del giudice.

In questa sede giurisprudenziale si spazia dalla pronuncia secondo la quale l’animale è ancora visto come semplice bene mobile ex art. 923 e ss. del codice civile e dunque, bene di proprietà con tutte le conseguenze del caso in occasione della separazione/divorzio della coppia, ivi compresa la stessa inammissibilità della domanda di affidamento o simili  (cito, in quanto ripetutamente richiamato, anche se non reperibile, Tribunale di Milano, Sez. IX, 02/03/2011); a quella che prende atto dell’accordo raggiunto dalla coppia in sede di separazione/divorzio e che sul punto apertamente riconosce la legittimità di quell’accordo stesso (Tribunale di  Milano, sez. IX, decreto 13/03/2013) a quella, infine, che si spinge fino ad affermare che in mancanza di accordo della coppia, dovrà essere il giudice a stabilire a chi dei due dovrà essere affidato l’animale, e ciò secondo regole molto simili a quelle che si seguono per i figli, con conseguente regolamentazione del mantenimento dell’animale stesso secondo il consueto distinguo, ordinario e straordinario (Tribunale di Pescara 9/5/2002, secondo cui “Il giudice della separazione può disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l’animale d’affezione, già convivente con la coppia sia affidato ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura e statuire a favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sè per alcune ore nel corso di ogni giorno“).

A mio parere quest’ultimo è l’orientamento più evoluto e maggiormente condivisibile.

Si può dunque sintetizzare così: in caso di separazione di coniugi anche per cane e gatto va deciso l’affidamento come accade per i figli. Se in famiglia c’è un bimbo, l’animale d’affezione resta con lui, nel senso che verrà affidato al genitore affidatario del figlio. Mentre se non ci sono figli, l’animale verrà affidato a quello dei due coniugi con cui l’animale ha il rapporto più intenso. E ciò, è bene chiarirlo, a prescindere dalla ‘intestazione’, dalla ‘proprietà’ dell’animale medesimo (attraverso la registrazione ‘anagrafica’ tramite microchip).

Quid per la casa coniugale? L’affidamento dell’animale domestico influisce sull’assegnazione della casa coniugale?

Riferendosi naturalmente all’ipotesi di assenza di figli, dato che altrimenti il problema non si pone neppure, non mi risulta che al momento vi siano pronunce giurisprudenziali che si siano spinte ad affermare una tale conseguenza (affidamento animale = assegnazione casa).

Ciò non mi sorprende, in considerazione del fatto che, come noto, questo principio è quello seguito, in assenza di figli della coppia, in quanto l’assegnazione della casa coniugale sfugge alla regolamentazione del giudice, addirittura anche in presenza di necessità e bisogno di uno dei due coniugi (se non in situazioni del tutto particolari e secondo argomentazioni piuttosto faticose ed affaticanti).

Tuttavia, personalmente non trovo la tesi così ardita.

Infatti, nell’ipotesi in cui, ad esempio, la coppia avesse uno o due cani di grossa taglia ed avesse scelto la casa coniugale con un ampio giardino, ubicata in quartiere verde, proprio in considerazione dei due cani, perché di ciò non si dovrebbe tenere conto al momento in cui la coppia si separa e non sia disponibile un’adeguata sistemazione alternativa?

Se secondo il Trattato di Lisbona gli animali domestici sono ‘esseri senzienti‘ e occorre tutelare il loro benessere, a questa tutela occorrerà pensare anche in sede di separazione della coppia.

Se, come sopra visto, siamo arrivati  a ritenere che, in mancanza di accordo tra i coniugi, sarà il giudice ad affidare l’animale a quello dei due coniugi che risulterà avere con l’animale il rapporto più intenso (con ciò evidentemente pensando di fare cosa gradita all’animale, oltre che alla persona dell’affidatario), allora, qualora quel coniuge affidatario dell’animale non abbia un luogo ove potersi trasferire, adeguato ed idoneo quanto la casa coniugale scelta con i criteri, di cui si diceva sopra, di tutela del benessere dell’animale, perché non assegnarla a quest’ultimo?

Penso che i tempi potrebbero essere maturi per andare in questa direzione.

Documenti & materiali

– Leggi il Trattato di Lisbona
– Scarica la proposta di legge sull’affido degli animali affezione
– Leggi Tribunale di Milano, Sez. IX, (decreto 13/03/2013)

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.