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LIBERTÀ PERSONALE
Misure cautelari coercitive nei confronti di imputati e indagati
- arresti domiciliari

Codice di Procedura Penale art. 276 comma 1

In tema di prescrizioni relative all'applicazione degli arresti domiciliari, la generica prescrizione di "non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi" prevista dall'art. 276, comma 1, c.p.p., va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni tramite internet su Facebook.

Cassazione penale, sez. IV, 06/12/2011, n. 4064

L.

Arch. nuova proc. pen. 2012, 3, 292
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