Voucher baby-sitting per le lavoratrici autonome Decreto Min. Lavoro e Politiche Sociali 01/09/2016, in G.U. 27/10/2016, n. 252


Lo scorso 27/10/2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 il Decreto Min. Lavoro e Politiche Sociali 01/09/2016  recante «Estensione dell’erogazione dei voucher per l’acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici».

Il beneficio dei voucher per baby-sitting e servizi per l’infanzia viene, dunque, esteso in via sperimentale anche alle lavoratrici autonome o imprenditrici entro il limiti di spese di 2 milioni di euro per l’anno 2016, sotto monitoraggio INPS circa l’andamento della spesa.

Ma di cosa si tratta esattamente?

Si tratta di un contributo erogato nella misura mensile di € 600,00 alle lavoratrici madri (ora anche autonome) per un periodo non superiore a tre mesi e fruibile al termine dell’indennità di maternità ovvero, comunque, entro l’anno di vita del bambino ed utilizzabile in luogo del congedo parentale.

Il beneficio in questione viene erogato con il sistema dei buoni lavoro, nel caso di baby-sitting, ovvero mediante pagamento diretto alla struttura prescelta, nel caso invece di utilizzo dello stesso nella rete dei servizi per l’infanzia.

L’art. 1 del Decreto recita testualmente:

«le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne […] al termine del  periodo di fruizione dell’indennità di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l’anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell’art. 4, comma 24, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92».

La domanda per la fruizione di tale beneficio va presentata entro il 31/12/2016 e verrà erogato, entro i ridetti limiti di spese, secondo l’ordine di presentazione delle domande.

Trattasi di una novità di non poco conto, specie nell’ottica del recente provvedimento legislativo in vigore, dal 25/06/2015 (D.LGS. 15/06/2015, n. 80) relativo alle misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che aveva già ampliato lo spettro delle tutele e dei congedi per i genitori, madri e padri, anche affidatari o adottivi, ed anche in ipotesi di lavoro autonomo e liberi professionisti.

Documenti & materiali

Scarica il testo del Decreto Min. Lavoro e Politiche Sociali 01/09/2016, n. 252
Scarica il testo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183; G.U. n. 15 dicembre 2014, n. 290)
Leggi il testo del D.LGS. 15/06/2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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