Vincite a premi: cambia la tassazione Pubblicata in GU la Legge Europea 2015-2016


La Legge Europea 2015-2016, pubblicata in GU lo scorso 08 luglio, è intevernuta anche in ambito tributario, andando a modificare il regime di imposizione fiscale delle vincite a premi.

L’art. 67, lett. d) del Testo unico sulle imposte sui redditi, T.U.I.R., definisce, infatti, quali redditi diversi

le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita’ o dalla sorte nonche’ quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.
Il successivo art. 69 del T.U.I.R. stabilisce che i premi e le vincite sopra citati costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. I proventi in questione, salvo determinate eccezioni previste dalla norma, sono, dunque, soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Pertanto, per calcolare l’imposta dovuta, era sufficiente applicare alla base imponibile così determinata le relative aliquote previste dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. 600/1973 così suddivise:
TIPO DI VINCITA ALIQUOTE
Lotterie, tombole, perche o banchi di beneficenza 10%
Giochi radio TV, competizioni sportive o altre manifestazioni basate su abilità e rischio 20%
Altre vincite o premi 25%

L’art. 6 della Legge Europea ha modificato il primo comma del citato art. 69 del T.U.I.R., aggungendovi un ulteriore comma 1-bis, che testualmente dispone

Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Per effetto di tale modifica, dunque, le sole vincite corrisposte da case di gioco autorizzate non concorrono a formare il reddito, mentre per tutte le altre si continuerà ad applicare il regime previgente.

L’art. 6, comme 3, della Legge Europea prevede, infine, che la novità in questione genererà una spesa valutata in 3,96 milioni di euro per l’anno 2017 e in 2,32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Tale maggior spesa, prevede sempre l’art.6, comma 3, sarà coperta dalle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui all’art. 22 della medesima legge (modifica aliquote IVA per i preparati per risotti).

Segnaliamo, infine, che la Legge Europea e con essa  tutte le novità ivi contenute, compresa la nuova tassazione delle vincite a premio, entreranno in vigore il prossimo 23 luglio secondo il termine ordinario (art. 73 Cost.) di 15 giorni successivi alla pubblicazione in GU della legge stessa avvenuta lo scorso 8 luglio.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della L. n. 122/2016 (Legge Europea 2015-2016)
Scarica il testo del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
Scarica il testo del D.P.R. 600/1973

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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