Impossibile ripristinare i tribunali soppressi La Consulta dichiara inammissibili i referendum sulla questione


Con la sentenza n. 5 del 14/01/2015, depositata il 27/01/2015, la Corte Costituzionale (di cui il Giudice Relatore era il neo eletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum avanzate ‘contro’ la soppressione delle sedi giudiziarie.

Come noto, infatti, in esecuzione dell’art. 1 della legge delega L. 14/09/2011 n. 148, il Governo, con D.L.gs 7/9/2012 n. 155 e D.Lgs 19/2/2014 n. 14, ha ridefinito la c.d. geografia giudiziaria, disponendo la soppressione di alcuni uffici giudiziari e precisamente n. 30 tribunali ordinari (e corrispondenti procure della repubblica), e n. 220 sezioni distaccate (tra cui, per quanto ci riguarda più da vicino, quella di Fano).

Ebbene, cinque consigli regionali (Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia) hanno presentato domanda di referendum abrogativo delle citate normative, e precisamente di quelle che prevedevano la soppressione delle sede degli uffici giudiziari, allo scopo, evidente, di fare rivivere i sopracitati uffici giudiziari.

E, fondamentalmente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 5/2015,  che qui si segnala, respinge, cioè dichiara inammissibili, le citate richieste di referendum, proprio per questo motivo, cioè perchè esse

sono dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto (1° quesito) o in parte (2° e 3° quesito), delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché di quelle (3° quesito) che stabilivano i circondari dei tribunali soppressi – e, quindi, al ripristino dei detti uffici e circondari – scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario.

In altre parole, dunque, le richieste referendarie sono dichiarate inammissibili perchè destinate a fare ‘rivivere’ norme abrogate, e dunque, perchè i referendum sarebbero destinati a svolgere una funzione non contemplata dal nostro sistema costituzionale, il quale, infatti, all’art. 75 Cost. prevede unicamente il referendum abrogativo. E nel caso di specie, si sarebbe trattato di abrogazione dell’abrogazione, e dunque, reviviscenza della norma.

In conclusione, non con un referendum ma solo un’altra legge (o fonte equipollente) si potranno, semmai, ripristinare gli uffici giudiziari soppressi.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Corte Costituzionale n. 5 del 14-27/01/2015
Leggi il testo della legge delega L. 14/09/2011 n. 148
Leggi il testo del D.L.gs 7/9/2012 n. 155
Leggi il D.Lgs 19/2/2014 n. 14

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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