Tirocinio formativo per l’accesso alla professione forense Lo schema di decreto e le proposte migliorative del CNF


E’ all’esame parlamentare lo schema di regolamento sul tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41, comma 13, L. 247/2012, che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense e le relative procedure di controllo da parte dei Coa, nonché le ipotesi di interruzione del tirocinio stesso ed i requisiti di validità di quello eventualmente svolto in altro stato UE.

Il contenuto dello schema di decreto nella sua primissima versione

Ferma restando la riduzione della durata del tirocinio a 18 mesi, già in vigore, tra le novità più rilevanti troviamo quelle di seguito descritte.

L’art. 3 del detto schema di decreto regolamenta le modalità di svolgimento del tirocinio che dovrà anzitutto ispirarsi ai canoni di:

assiduità: frequenza continua (per almeno 20 ore settimanali) nello studio del professionista, sotto la sua diretta supervisione;
diligenza: cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio;
riservatezza: massimo riserbo su tutte le informazioni acquisiste durante lo svolgimento del tirocinio.

L’art. 4 dello schema di decreto consente, invece, lo svolgimento del tirocinio per un periodo di sei mesi in altro paese UE, previa comunicazione al consiglio dell’Ordine del nominativo e dei recapiti del professionista di riferimento; ai fini della convalida del semestre il praticante/tirocinante dovrà poi compiegare documentazione idonea alla certificazione dell’attività svolta unitamente ad una dichiarazione del professionista streniero.

Le cause di interruzione del tirocinio sono ricollegate, dall’art. 5 del decreto, alla presenza di accertati motivi di salute, a maternità e/o paternità (oltre che di adozione), a sanzioni disciplinari inflitte al praticante/tirocinante od al professionista che lo assiste.

E’ inoltre consentito, dall’art. 7 del decreto, al praticante/tirocinante richiedere l’abilitazione all’esercizio della professione in sostituzione dell’avvocato di riferimento.

Il regolamento in commento si applicherà solo ai c.d. nuovi tirocini, ovvero a quelli intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto, come regolata dall’art. 8 del decreto.

Il parere del CNF

Lo schema di decreto sopra descritto era stato trasmesso al CNF al fine dell’acquisizione del parere di competenza, parere che è poi confluito nelle seguenti proposte (integrativo/migliorative) dei testi ministeriali intervenute a seguito delle consultazioni con i COA, l’OUA e le associazioni forensi.

Le richieste del CNF sono essenzialmente dirette:

– al coordinamento della normativa con il D.L. 69/2013, decreto che regolamenta le modalità di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari;

– alla previsione di un quadro chiaro di riferimento per le future convenzioni con le università per l‘anticipazione del tirocinio per gli studenti nei sei mesi antecedenti la sessione di laurea;

– a disciplinare in maniera più dettagliata il tirocinio estero ed, al contempo, chiarire il tipo di documentazione a corredo della domanda di riconoscimento del periodo di tirocinio;

– a disciplinare, sempre in maniera più specifica, la durata del tirocinio in relazione alla possibilità di sostituirlo, per la durata di un anno, con la frequenza presso le Scuole di Specializzazione forense.

Documenti & materiali

Scarica lo schema di regolamento che disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento del “nuovo” esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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