L’ultimo “aggiustamento” al nuovo strumento della c.d. Qu.I.R. – che consente ad alcuni lavoratori di ottenere il TFR nella busta paga mensile ai sensi dell’articolo 1, commi 26 e ss. L. 190/2014 (nonché del D.P.C.M. 29/2015) – viene offerto proprio dal decreto legge “pensioni” di recente emanazione.
Infatti, dopo la circolare INPS n. 82 del 23/04/2014, recante le modalità di presentazione dell’istanza di accesso (che vi abbiamo segnalato in precedenza), è il D.L. 2/05/2015, n. 65 recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR» (di cui vi abbiamo parlato il 26 maggio scorso), al suo art. 7, a chiarire che
Il finanziamento è […] assistito dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonchè da ogni altro tributo o diritto.
Trattasi del finanziamento garantito (dal “fondo di garanzia” costituito presso l’INPS, ovvero, in ultima istanza, dallo Stato) di cui possono beneficiare i datori di lavoro che abbiano occupati nella propria azienda meno di 50 dipendenti, con le modalità illustrate nella citata circolare INPS n. 82 del 23/04/2014.
E’ una precisazione importante – forse sfuggita al precedente legislatore – in difetto della quale l’INPS, nel caso in cui la società richiedente il finanziamento fosse stata dichiarata fallita e, dunque, non più in grado di effettuare il rimborso, non avrebbe potuto soddisfarsi nell’attivo fallimentare o in altra procedura concorsuale nello stesso ordine e grado.
Documenti & materiali
Scarica il testo del D.L. 2/05/2015, n. 65 recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»
Scarica il testo del D.P.C.M. 20/02/2015, n. 29, G.U. 19/03/2015
Scarica il testo della L. 190/2014
Leggi la circolare INPS n. 82 del 23/04/2014