Archiviazione per particolare tenuità del fatto: è nulla se non è richiesta dal PM Nota a Cass. Pen., Sez. V, 05/09/2016, n. 36857


«Il provvedimento di archiviazione previsto dall’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., anche per l’ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall’art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dagli artt. 408 e seguenti cod. proc. pen. ».

Dopo aver elaborato il principio di diritto sopra richiamato, la Cassazione con una breve ma incisiva sentenza (n. 36857/2016), ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione impugnato dall’indagata ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di competenza, ufficio Giudice per le Indagini Preliminari per il corso ulteriore.

Il provvedimento di archviazione era stato disposto dal GIP per la ritenuta non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto ai sensi del nuovo art. 131-bis C.P.P., mentre era stato richiesto dal PM con altra motivazione, ovverosia “perchè il fatto non sussiste”.

La non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto

L’art. 131-bis C.P., introdotto dalla novella di cui al D.LGS.16/03/2016, n.28 (art. 1, 2° comma), disciplina la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di reato.

Cioè a dire, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo l‘offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Nello specifico, la non punibilità per particolare tenuità del fatto può portare all’archiviazione del procedimento prima ancora che si arrivi al processo vero e proprio o ad un proscioglimento in fase di giudizio.

Tuttavia, in caso di richiesta di archiviazione per la ritenuta particolare tenuità del fatto, il nuovo comma 1-bis dell’art. 411 C.P.P. (sempre inserito dalla citata novella) stabilisce una disciplina processuale specifica.

Diversamente da quanto disposto dall’art. 408 C.P.P., che prevede che l’avviso della richiesta di archiviazione alla sola persona offesa, la quale ha facoltà di presentare opposizione a tale richiesta nei succesivi dieci giorni, le nuove disposizioni speciali prevedono che l’avviso deve essere notificato anche alla persona sottoposta alle indagini.

Nel nuovo istituto è infatti facoltà di entrambi presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, dal momento che sia l’indagato che la persona offesa potrebbero avere interesse a contrastare tale provvedimento.

Da un lato, la persona offesa, potrebbe avere interesse ad opporsi, per le ripercussioni che tale provvedimento potrebbe avere nell’ambito di un eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno; dall’altro lato, l’indagato potrebbe, invece voler contrastare la sussistenza del fatto-reato, che è comunque caratteristica dell’istituto di cui all’art. 131-bis C.P., anche considerato il fatto che in caso di archiviazione (o proscioglimento) per non punibilità per tenuità del fatto, è previsto l’inserimento nel casellario giudiziario dei relativi provvedimenti per il periodo di dieci anni.

In caso di opposizione, in apposita udienza in camera di consiglio, è inoltre previsto che il giudice, prima di pronunciarsi sull’opposizione, se questa non è inammissibile, dovrà sentire le parti.  L’audizione delle parti è presidio di garanzia dell’osservanza del contraddittorio per le ragioni sopra enunciate.

La vicenda

La vicenda trae origine da una imputazione per diffamazione (art. 595 C.P.) in ordine alla quale il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione del relativo procedimento ritenendo che il reato non fosse stato consumato.

Avvisata la persona offesa della richiesta di archiviazione, quest’ultima presentava rituale atto di opposizione con conseguente fissazione dell’udienza camerale.

All’udienza il giudice, disattendeva la richiesta del PM, ritenendo sussistente il delitto di diffamazione aggravata contestato, ma concludeva comunque per l’archiviazione del procedimento, archiviazione che veniva però pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis C.P., trattandosi di un fatto di particolare tenuità.

E, dunque, l’archiviazione veniva sì pronunciata dal GIP, ma per motivi diversi da quelli per i quali era stata richiesta dal PM.

Di qui l’opposizione dell’indagata, impugnazione essenzialmente fondata sulla ritenuta violazione del proprio diritto e sull’abnormità del provvedimento, in quanto non richiesto dal pubblico ministero.

La Cassazione, investita della questione, ha ritenuto errata la decisione del giudice e, così, nullo il provvedimento di archiviazione pronunciato all’esito della medesima, poichè emesso in violazione della specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 C.P.P.

La disposizione speciale esaminata al precedente paragrafo mira infatti a garantire il contraddittorio tra le parti processuali, contraddittorio che  deve svolgersi per le ragioni fondanti la richiesta di archiviazione formulata dal PM.

La Cassazione è, dunque, tranciante, nell’annotata sentenza nel ritenere nulla l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto laddove essa sia stata pronunciata senza l’osservanza della speciale procedura prevista dal comma 1 bis dell’art. 411 C.P.P., non essendo le disposizioni contenute negli arttt. 408 e ss. C.P.P. idonee a garantire il necessario contraddittorio.

Documenti & materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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