A partire dal 1 gennaio 2016 il saggio degli interessi legali scende dall’attuale 0,5 % allo 0,2%.
Lo ha stabilito il decreto dell’11 dicembre scorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta in data 15/12/2015.
Come previsto dall’art. 1284 cc, infatti, ogni anno il «Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno».
Ricordiamo che gli interessi nella misura legale si applicano in linea generale ai rapporti tra privati e nel caso in cui non siano stati convenuti tra le parti interessi in misura differente. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, il nuovo quarto comma dell’art. 1284 cc (inserito per effetto del DL 132/2014) prevede che qualora sia stata proposta una domanda giudiziale, il tasso degli interessi legali è pari a quello previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali di cui all’art. 5 del D. LGS 231/02.
Documenti & Materiali
Scarica il testo del Decreto 11/12/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in GU in data 15/12/2015