Spese straordinarie: ma è proprio necessario il consenso dell’altro genitore? No


Si è sempre ritenuto che tra genitori separati o divorziati, salvo sia disposto diversamente, le spese straordinarie relative ai figli dovessero essere previamente concordate tra i genitori stessi.

I principi di comune ‘dominio’

E si è sempre ritenuto che il preventivo accordo dei genitori, fungesse da presupposto logico-giuridico, sia per poter sostenere la spesa straordinaria, e sia (e soprattutto), per poter far sorgere in capo al genitore anticipatario, nei confronti dell’altro, il diritto al rimborso della quota posta a carico di quello.

Nella pratica, poi, spesso, accadeva che il genitore più riottoso poteva semplicemente limitarsi a negare il proprio consenso (o negare di essere stato preventivamente consultato, il che è lo stesso) nei confronti della specifica spesa straordinaria, per inibire all’altro genitore di sostenerla, e, tantomeno, allorchè sostenuta, di ottenerne il rimborso pro-quota.

La giurisprudenza, anche di legittimità, poi, è intervenuta per individuare  alcune eccezioni al principio di cui sopra, chiarendo, ad esempio, che del preventivo consenso di entrambi i genitori si può fare a meno nel caso di spesa straordinaria urgente e necessaria (in questo caso, infatti, lo stato di urgenza e necessità esonera il genitore a dover preventivamente richiedere il consenso dell’altro).

Questo grossomodo era il quadro all’interno del quale si collocavano le spese straordinarie prima della pronuncia della Cass. Civ., Sez. VI, 10/06/2016, n. 12013 con cui, a ben vedere, un po’ in sordina, vengono consistentemente cambiate le regole in tema di spese straordinarie per i figli.

Il cambio di rotta della Cassazione

La pronuncia nasce da un contenzioso civile in cui la madre chiedeva all’altro genitore, coniuge separato, il rimborso del 50% delle spese straordinarie, in specie universitarie, sostenute per la figlia (peraltro maggiorenne), e, l’altro genitore si opponeva giudizialmente alla richiesta limitandosi ad eccepire, nel merito, di avere espresso il proprio diniego alla spesa.

In questo caso, dunque, addirittura, vi era più della semplice mancanza di accordo tra i genitori in ordine alla spesa perché sussisteva un vero e proprio dissenso espresso del padre.

Ebbene, con la sentenza Sez. VI, 10/06/2016, n. 12013, che qui si segnala, la Corte di Cassazione ha dato torto al padre, confermando la sentenza di merito con cui questi veniva condannato al rimborso della spesa sostenuta, pur se ‘genitore dissenziente‘.

Ciò che qui rileva è che il principio espresso dalla Corte di legittimità nella cit. sentenza  Sez. VI, 10/06/2016, n. 12013 non è specifico a questo caso ma generale ed applicabile a tutti i casi analoghi.

In particolare, con la Sez. VI, 10/06/2016, n. 12013 la Corte ritiene che in materia di diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate dal coniuge affidatario, alla luce del principio generale della tutela del superiore interesse del minore:

«non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all’estero per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. 6^-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011)».

Ed inoltre, afferma che:

«nè può considerarsi rilevante il regime di affidamento condiviso, [..] perchè una interpretazione quale quella perorata dal ricorrente comporterebbe di fatto la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli. Mentre la possibilità di chiedere in giudizio il rimborso delle spese già effettuate non comprime il diritto di difesa del genitore dissenziente che potrà far valere e accertare il proprio diritto ad opporsi alla richiesta di rimborso».

La Corte, infine, conclude esprimendo un principio di generale applicazione di particolare importanza, poiché,

«ribadisce che il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori».

Alcune considerazioni

In sostanza, dunque, con questa pronuncia la Cassazione apre la strada ad un’interpretazione del diritto al rimborso delle spese straordinarie da parte del genitore anticipatario, i cui confini non sono più il preventivo consenso dell’altro genitore, perchè di questo – sembra di capire – si potrà fare a meno ogni volta che la spesa in questione, non di natura voluttuaria, corrisponderà al prevalente interesse del figlio (minorenne o maggiorenne che sia) e sempre che risulti compatibile con le condizioni economiche dei genitori.

Da ciò consegue che il genitore che rifiuta il rimborso della quota di sua spettanza della spesa straordinaria, all’altro, sostenuta per il comune figlio, non potrà limitarsi ad eccepire di non essere stato preventivamente interpellato, oppure di avere espresso il proprio dissenso, ma dovrà contestare e provare che quella spesa non risponde all’interesse del figlio oppure che è incompatibile con le sue condizioni economiche.

E’ certo che l’effetto di questa sentenza sarà quello di facilitare la quotidianità di molti genitori collocatari che si sentiranno autorizzati ad affrontare le spese straordinarie relative ai propri figli senza dover ogni volta interpellare preventivamente l’altro genitore. Sarà soprattutto un giusto sollievo per quei genitori collocatari, di fatto, esposti ai continui ‘ricatti’ dell’altro genitore che oppone il proprio rifiuto a qualunque spesa ed a priori solo per ritorsione o altro motivo poco nobile.

Tuttavia, ci si chiede se un principio simile corrisponda effettivamente al vero contenuto dell’affido condiviso di cui all’art. 337 ter, 3° comma, CC laddove è detto:

«la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo ……».

Insomma, non è che legittimando il genitore collocatario a decidere di sostenere la spesa straordinaria per il figlio, senza dover interpellare preventivamente l’altro, sul presupposto che essa sia corrispondente al suo interesse, lo si legittima ed autorizza anche a sottrarsi a quel dialogo e confronto che invece, a parere di chi scrive, deve sempre e comunque rimanere aperto e necessario tra due genitori, anche quando separati? E non è che così facendo, il genitore non collocatario, magari più debole (perché ne esistono), si troverà praticamente escluso dalle decisioni che riguardano i propri figli e solo chiamato a rimborsare le spese relative a quella decisione non condivisa ?

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 10/06/2016, n. 12013

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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