Spese straordinarie e assegni familiari: le nuove Linee Guida adottate a Milano


Si torna a parlare delle spese straordinarie per i figli, importante motivo di conflitto per i genitori separati/ divorziati, perchè il 14/11/2017 nel Foro di Milano si è sottoscritto un nuovo protocollo, sottoforma di Linee Guida, che verrà varato/presentato il prossimo 11 dicembre 2017 in occasione di un evento su Milano.

In particolare si tratta di un documento messo a punto dalla Corte d’Appello di Milano, il Tribunale di Milano, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ed ha lo scopo di definire le modalità di approvazione e di rimborso delle spese straordinarie per figli minori e per quelli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Come noto, i problemi che gravitano intorno alle spese straordinarie sono, non solo la loro individuazione, ma anche la modalità della loro approvazione da parte dei due genitori, nonchè le modalità di rimborso.

Sotto il primo profilo, le citate Linee Guida di Milano cercano di tracciare una distinzione tra assegno di mantenimento periodico, destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita (come ad esempio, vitto, mensa, spesa di casa, abbigliamento, spese di cancelleria ricorrenti nell’anno, medicinali da banco), e spese extra assegno, definite come quelle che:

«presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale)».

Si tratta di voce particolarmente dettagliata ove vengono indicate, appunto, le singole spese che devono intendersi ricomprese – o non ricomprese – nell’assegno di mantenimento periodico.

Una distinzione importante e originale nella sua novità, è quella tra le scelte di spesa che riguardano i figli minorenni  che

«devono sempre essere concordate dai genitori, salvo che ci sia un affido super esclusivo»;

e quelle che riguardano i maggiorenni non economicamente autosufficienti per le quali è richiesto anche il consenso del figlio medesimo, per cui

«devono essere sempre necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori».

Un altro importante punto delle citate Linee Guida di Milano è la distinzione – allo scopo deflattivo al fine di evitare (possibilmente ma non  necessariamente) discussioni e conflitti – tra le spese che devono essere preventivamente concordate (come ad esempio, le cure mediche presso presso strutture non pubbliche, spese scolastiche di istituti privati, etc.) e spese che non devono essere precedute dall’accordo tra i genitori (come ad esempio, tasse scolastiche di istituti pubblici, tickets sanitari) ma solo documentate.

Per quanto riguarda le spese “da concordare”, le Linee Guida di Milano prevedono un procedimento, in realtà, un po’ articolato che non sembra perfettamente compatibile con la speditezza della decisione. Precisamente si prevede che il genitore che intende effettuare la spesa dovrà inviare richiesta scritta all’altro che potrà esprimere il proprio dissenso, motivato, entro 10 giorni, dopo di che, in difetto «il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta». Per le spese approvate (e per quelle che non devono essere concordate) il genitore anticipatario dovrà inviare all’altro la documentazione «comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni dalla richiesta».

Infine, ma non meno importante, le citate Linee Guida milanesi prendono posizione anche in ordine agli assegni familiari precisando la loro spettanza a favore del genitore collocatario dei figli e precisando altresì che la loro natura non rientra nel concetto di assegno di mantenimento periodico nel senso che esso costituisce voce aggiuntiva rispetto ad esso. Precisamente si afferma che:

«gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale».

Documenti & materiali

Scarica le Linee Guida di Milano

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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