Il sostituto processuale non può validamente costituirsi parte civile nel processo penale Cass. Pen, Sez. VII, ordinanza 17/10/2017, n. 49527 decisa all'udienza pubblica del 21/12/2017


All’udienza pubblica del 21/12/2017 le Sezioni Unite della Cassazione Penale hanno risposto negativamente alla questione di diritto loro sottoposta con l’ordinanza n. 49527 del 27/10/2017:

«se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine»,

considerato il contrasto giurisprudenziale generatosi sul tema.

Le motivazioni non sono ancora state pubblicate, ma il dato è stato reso noto con l’informazione provvisoria n. 29, come è stato reso noto, altresì, il testo dela requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica esposta in tale sede che approfondisce (in ordine al primo motivo) l’orientamento a cui le Sezioni Unite hanno scelto di dare continuità.

Il contrasto nella giurisprudenza di legittimità: in attesa delle motivazioni…

Il contrasto da dirimere che ha determinato l’esigenza di porre un punto fermo sull’annosa questione della legittimità o meno della costituzione di parte civile presentata dal sostituto processuale ex art. 102 CPP del difensore nominato procuratore speciale vedeva contrapposti due orientamenti:

1) l’uno, condiviso dal Procuratore Generale, secondo cui l’azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi parte civile in nome e per conto del rappresentato secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 76, 78 e 122 CPP e non anche dal suo sostituto processuale privo di procura speciale. Ciò in quanto il sostituto, in quanto tale, opera in maniera vicaria rispetto al difensore ma non rispetto al procuratore speciale,

«mentre è noto che sono delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale».

L’orientamento in questione fa, tuttavia, salva la validità della costituzione di parte civile delegata al sostituto nel caso in cui la stessa avvenga in presenza della persona offesa, dovendo ritenersi in tale specifico caso che la costituzione di parte civile sia stata effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto (cfr. Cass. Pen., 27/05/2016, n. 22473). Argomento di conforto di tale tesi è altresì quello riconducibilità dell’attribuzione del potere di costituirsi parte civile al difensore nell’alveo della categoria della legitimatio ad causam che costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti, iscrivibile invece nella categoria della rappresentanza processuale;

2) secondo altro e opposto orientamento, la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile, configurava la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati (cfr. Cass. Pen., Sez V, 07/01/2016, n. 18258).

Dando continuità al primo di tale orientamenti, le Sezioni Unite non offrono alcuno spazio per l’applicazione dell’art. 102 CPP in relazione all’attribuzione del potere di costituzione di parte civile delegata al sostituto processuale, non essendo possibile con tale strumento delegare la cd. legitimatio ad processum propria del procuratore speciale.

Non ci resta che attendere le motivazioni della sentenza…

Documenti&Materiali

Scarica il testo dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, Cass. Pen., sez. VII, n. 49527 del 27/10/2017

Scarica il testo dell’informazione provvisoria della Corte di Cassazione n. 29 del 21/12/2017

Scarica il testo della requisitoria del P.G.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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