Nullità del contratto di somministrazione di lavoro a termine: applicabilità dell’indennità forfettaria ex L. 183/2010 Una nuova pronuncia in materia di conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato


ll precedente giurisprudenziale segnalato alcuni giorni  fa

Solo alcuni giorni fa, vi avevamo segnalato una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che si era espressa a proposito della conversione di un contratto di somministrazione di lavoro a termine in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e delle correlative conseguenze patrimoniali.

Con la pronuncia ivi commentata, in particolare, si era visto che, in ipotesi di accertamento giudiziale dell’esistenza di un rapporto avente natura subordinata a tempo indeterminato in luogo di un rapporto di somministrazione a termine, la Corte aveva ritenuto applicabile l’indennità omnicomprensiva prevista dall’art. 32, comma 5, L. 183/2010 (cd. Collegato lavoro), con ciò ritenendo ricompresa nella dizione normativa e nella ratio stessa dell’istituto indennitario in discorso anche la fattispecie in esame.

Il caso (analogo) di Cass., Sez. Lavoro, 08/09/2014, n. 18861

Nel caso in esame, il lavoratore conveniva in giudizio l’agenzia di somministrazione e la società utilizzatrice, deducendo di aver iniziato il rapporto di lavoro dapprima come collaborazione coordinata e continuativa – nella vigenza della precedente disciplina – e, successivamente, con contratto temporaneo e, infine, di somministrazione.

In tale ultima ipotesi, in particolare, il lavoratore assumeva che il lavoro si era svolto in maniera differente rispetto a quanto risultante dal contratto  di somministrazione di lavoro, rapporto che avrebbe simulato invero l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato. Pertanto, in esito al richiesto accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto, il lavoratore chiedeva la condanna all’adeguamento contributivo-previdenziale, oltre che il riconoscimento di ogni istituto, normativo e contrattuale, applicabile nell’ipotesi contrattuale così riconosciuta.

In primo grado, il Tribunale ritenuta l’esistenza di un lavoro subordinato, aveva condannato la  società utilizzatrice convenuta a provvedere unicamente all’adeguamento contributo; mentre, in secondo grado, la Corte di Appello competente, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva, altresì, condannato la convenuta stessa a riammettere in servizio il dipendente ed a rifondere al medesimo le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto di lavoro alla della sentenza di secondo grado, oltre accessori.

Ricorreva in Cassazione, la società utilizzatrice, con ricorso contenente la formulazione di sei motivi, che si concludeva con la sentenza Cass. Civ. Sez. Lavoro, 08/09/2014, n. 18861 qui in commento con cui venivano ritenuti infondati cinque motivi, mentre l’ultimo motivo (quello relativo all’applicazione della indennità forfettaria ex L. 183/2010 in luogo della condanna alle retribuzioni) veniva accolto, con conseguente rinvio al giudice di secondo grado per la determinazione del relativo ammontare dell’indennità in parola, nonché per la regolazione delle spese legali.

L’applicabilità al caso in esame dell’indennità ex L. 183/2010 (cd. Collegato lavoro)

Nel caso in esame, infatti, la Cassazione ha ritenuto l’applicabilità dell’indennità omnicomprensiva prevista dalla nuova disciplina del cd. Collegato lavoro (L. 183/2010) e, in particolare, dal suo all’art. 32, 5° comma, offrendo una interpretazione della norma coerente con i dettami di fonte europea e, nello specifico, ritenendo che

Il comma 5 dell’art. 32 legge n. 183/2010, contiene una formulazione unitaria e generale di casi di conversione contrattuale, senza escludere i contratti a tempo determinato che si accompagnino ad un contratto di lavoro interinale. In sostanza, la nozione utilizzata dal legislatore nella legge predetta non è limitata al contratto a termine: essa ricomprende le forme contrattuali che si concretano in una prestazione di lavoro temporaneo.

Dalla massima sopra richiamata emerge una evidente analogia, secondo l’interpretazione degli ermellini, con la disciplina del contratto del lavoro a termine, e tale interpretazione è avvallata anche dalla lettura testuale della disposizione in parola laddove parla di «casi di conversione del contratto a tempo determinato», senza operare alcun distinguo tra contratto a tempo determinato e contratto a termine che si accompagni ad un contratto di lavoro interinale.

Tale interpretazione troverebbe conforto anche nella giurisprudenza europea (sentenza CGE 11 aprile 2013, Della Rocca) e nella legislazione europea (accordo quadro CES, UNICE e CEE e direttiva 1999/70/CE), che fa rientrare nella categoria del contratto a tempo determinato anche il contratto a termine che si accompagni al lavoro interinale, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la medesima disciplina in mancanza di una espressa esclusione in tal senso operata dallo stesso legislatore.

Documenti & materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ. Sez. Lavoro, 08/09/2014, n. 18861

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.