Decreto lavoro convertito in legge/2: il contratto di somministrazione


Ricollegandoci al post di ieri intitolato ‘Decreto lavoro convertito in legge: il contratto a termine‘, segnaliamo il testo della legge di conversione (L. 78/2014) del decreto lavoro (D.L. 34/2014) pubblicata in G.U. 19/05/2014, n. 114 e, dunque, in vigore a decorrere da oggi 20/05/2014.

Nel precedente articolo si è effettuata l’analisi delle novità apportate, dal testo del D.L. Lavoro in sede di conversione, al contratto di lavoro a tempo determinato (o contratto a termine) cd. a causale rispetto all’impianto originario di cui al d.lgs. 368/2001 (a sua volta già modificato dalla Legge Fornero e dal Decreto Giovannini-Letta).

Vediamo oggi il nuovo regime di a-causalità nella somministrazione di lavoro a tempo determinato e, dunque, quali sono le modifiche introdotte dal decreto lavoro (nel testo convertito in legge) alla disciplina di cui al d.lgs. 276/2003 (artt. 20 e ss.), cd. Legge Biagi.

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

Anche per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato il D.L. Lavoro, già nel testo originario (in vigore dal 21 marzo scorso) aveva eliminato l’obbligo di indicare la causale, consentendone così la stipula senza l’indicazione nel contratto delle «specifiche ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive» richieste dalla previgente normativa. E ciò vale sia per il contratto stipulato tra agenzia per il lavoro (art. 20, comma 4, d.lgs. 276/2003) ed azienda utilizzatrice, che per il contratto stipulato tra agenzia per il lavoro e lavoratore (art. 22, comma 2, d.lgs. 276/2003).

In precedenza, invece, nel contratto di somministrazione la possibilità di stipulare contratti privi di causa era consentita per le ipotesi espressamente contemplate dalla norma di cui all’art. 20, d.lgs. 276/2003, ovverosia per i lavoratori in mobilità, nonché per particolari categorie di lavoratori (tra cui: over 50; disoccupati da almeno 24 mesi o 6 mesi se percettori di indennità; percettori di ammortizzatori sociali anche in deroga da almeno 6 mesi; lavoratori con persone a carico, lavoratori senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale).

Nonostante l’elemento comune della cd. acausalità dei rapporti – introdotto dal D.L. Lavoro – il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato presenta altre peculiarità che lo distinguono dal contratto a termine e, precisamente, quanto a:

durata del contratto: la durata massima del contratto è sempre prevista in 36 mesi, comprensivi di proroghe (tale norma non è stata introdotta dal D.L. Lavoro, ma era già contenuta nel CCNL di categoria), mentre non è previsto alcun limite alla durata massima del rapporto tra agenzia utilizzatrice e lavoratore in somministrazione (troverà così applicazione solo quella eventualmente prevista dal CCNL applicato dall’utilizzatrice);

regime delle proroghe: a differenza del contratto a termine che prevede un numero massimo di 5 proroghe, il contratto di somministrazione può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte nell’arco della durata del rapporto sopra vista (anche tale disposizione era già contenuta nel CCNL di categoria e non ha subito modifiche dal decreto lavoro);

stop and go: l’intervallo temporale tra un contratto ed il successivo (i 10 o 20 giorni a seconda della durata del primo rapporto, previsto dal Decreto Giovannini-Letta per il contratto a termine) non trova applicazione nel caso di somministrazione;

limiti quantitativi: il tetto del 20% quale limite all’utilizzo del contratto introdotto dal D.L. Lavoro non si applica ai contratti di somministrazione (così come non trova applicazione neppure il limite del contratto unico per le aziende che occupano più di 5 dipendenti); ciò vale sia per quanto concerne il rapporto tra agenzia per il lavoro e azienda utilizzatrice, sia per quanto concerne il rapporto tra agenzia per il lavoro e lavoratore. Troveranno invece applicazione gli eventuali limiti di contingentamento previsti dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, con le esclusioni già previste dalla disciplina attuale del contratto di somministrazione;

diritto di precedenza: infine, le disposizioni sul diritto di precedenza introdotte dal decreto lavoro non si applicano ai lavoratori in somministrazione.

 Documenti & materiali

Scarica il testo del d.lgs. 276/2003 (Legge Biagi)
Scarica il testo della Legge Fornero e del Decreto Giovannini-Letta
Scarica il testo del D.L. 34/2014

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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