Il socio lavoratore di cooperativa può impugnare anche solo il licenziamento e non la delibera di esclusione Cass., SSUU, 20/11/2017, n. 27436


Le Sezioni Unite della Cassazione nel pronunciarsi in tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa (Cass., SSUU, 20/11/2017, n. 27436) hanno stabilito il principio di diritto che segue.

«Le Sez. U, su questione di massima di particolare importanza in tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, hanno affermato che, in caso d’impugnazione del licenziamento, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione, da parte del socio, della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, restando esclusa la tutela reintegratoria».

Un socio lavoratore di cooperativa di lavoro, a seguito della propria esclusione dalla cooperativa e del contemporaneo licenziamento per giusta causa, aveva provveduto ad impugnare solo l’atto di licenziamento e non, invece, la delibera di esclusione.

In primo grado, il Tribunale di Torino, respinta l’eccezione di decadenza per l’omessa impugnativa della deliberazione di esclusione, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento de quo ed accordato al lavoratore la tutela obbligatoria prevista dall’art. 8 L. n. 604/1966.

In secondo grado, la Corte d’appello nell’accogliere il ricorso incidentale del lavoratore ha sostenuto che, a fronte dei due contestuali atti estintivi, potesse essere impugnato anche unicamente l’atto di licenziamento.

Di qui, il ricorso per Cassazione svolto dalla cooperativa per ottenere la cassazione della sentenza d’appello e la successiVA rimessione della questione di massima importanza alle Sezioni Unite della Cassazione.

La Corte, nel ripercorrere diffusamente le opposte impostazioni dottrinali e giurisprudenziali sviluppati in materia, ha dato continuità a quella impostazione che vede nella fase estintiva dei rapporti (quello di lavoro e quello sociale nella cooperativa) l’unidirezionalità del collegamento tra i due.

Secondo la Cassazione l’omessa impugnazione della delibera ne garantisce per conseguenza l’efficacia, anche per il profilo estintivo del rapporto di lavoro. Tuttavia, tale effetto estintivo

«di per sè non esclude l’illegittimità del licenziamento, come del resto non esclude l’illegittimità della stessa delibera di esclusione che sia fondata sui medesimi fatti; nè elide l’interesse a far valere l’illegittimità del recesso».

Qualora si impugni il solo licenziamento, difatti, non si prescinde dall’effetto estintivo del rapporto di lavoro prodotto dalla delibera di esclusione. Tale ricostruzione trova conforto nell’art. 1 L. n. 142/2001 a proposito dell’«esclusione dell’art. 18 ogni volta che venga a cesssare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».

La disposizione in parola però lascia impregiudicata l’esperibilità della tutela risarcitoria di cui all’art. 8 L. n. 604/1966, sempre dovuta qualora il rapporto non si ripristini, con conseguente autonomia delle rispettive tutele derivanti dall’estinzione dei due rapporti.

Tale è, infatti, secondo la Cassazione, l’opzione più coerente con le esigenze di tutela e garanzia del socio lavoratore, il quale

«pur sempre, nonostante partecipi alla realizzazione dello scopo mutualistico, permane l’anello debole della combinazione sintetizzata nel lavoro cooperativo».

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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