Social network: licenziamento per eccessivo utilizzo di facebook durante l’orario di lavoro


Con una recente sentenza dell’01/02/2019, n. 3133, la Cassazione conferma la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato a una dipendente (segretaria part-time di uno studio medico) per accesso esorbitante a diversi social network (tra cui, in particolaree, Facebook) e a siti estranei all’ambito lavorativo, durante l’orario di lavoro orario di lavoro.

La Corte aveva, dunque, escluso che si trattasse di licenziamento ritorsivo o discriminatorio, dal momento che, tra l’altro, la dipendente neppure aveva negato l’utilizzo dei social.

Il report estratto dal pc in uso alla segretaria, prodotto in giudizio dal datore di lavoro, evidenziava in un anno circa 6mila accessi di navigazione internet, di cui più della metà dedicati a Facebook.

La Corte d’appello aveva valorizzato la circostanza che l’accesso a Facebook poteva essere effettuato solo tramite password personale, traendone la conclusione che unicamente la stessa dipendente, titolare del profilo sul social network, poteva conoscere i relativi codici di accesso.

La Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice, motivando la propria decisione sulla scorta di rilievi di ordine essenzialmente processuale, tra i quali spicca la censura della lavoratrice sulla pretesa inutilizzabilità del report sul tracciamento della navigazione in internet per violazione delle regole in tema di privacy.

Gli ermellini osservano che la difesa ricorrente non aveva proposto tale questione nei precedenti gradi di merito, né aveva offerto indicazioni di segno contrario con il ricorso per cassazione.

Ad analoghe conclusioni la Cassazione perviene sulla censura della lavoratrice in merito a una pretesa contestazione dei documenti relativi alla cronologia sull’utilizzo di internet in orario di lavoro, posto che, anche in questo caso, non erano stati riportati i passaggi delle difese svolte nei gradi di merito contenenti tale censura.

Alla luce di tali rilievi, la Cassazione ha confermato la validità del licenziamento disciplinare per abnorme utilizzo di internet e accesso al social network Facebook in orario di lavoro e per esigenze ad esso estranee.

Documenti&Materiali

Scarica il testo di Cass. Civ., Lav., 01/02/2019, n. 3133

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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