Sinistri stradali: la presunzione di colpa ex art. 2054 cc è sussidiaria Nota a Cass. Civ., III, 26/10/2017, n. 25412


Con la pronuncia (Cass. Civ., III, 26/10/2017, n. 25412), la cui massima vi abbiamo riportato sopra, la Cassazione perviene ad affermare il principio in base al quale

«In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dell’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità».

Il caso è originato da una richiesta di risarcimento danni da parte degli eredi della vittima deceduta in un sinistro stradale verificatosi in Francia, nei confronti del marito della vittima, proprietario e conducente della motocicletta che portava in sella la moglie, deceduta a seguito dell’impatto con l’autovettura condotta da un altro soggetto, il quale, a sua volta, non rispettava il segnale di stop.

Nelle more del giudizio di primo grado svoltosi in Italia, si concludeva anche il procedimento penale, celebratosi invece in Francia, con una sentenza di condanna che accertava la sussistenza del reato di omicidio a carico del danneggiante/imputato proprietario dell’autovettura.

Sia in primo grado che in grado d’appello, i giudici concludevano per il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti del marito.

Il ricorso per Cassazione interposto dai congiunti della vittima si fondava essenzialmente sull’argomento difensivo per il quale

«in caso di giudicato penale, il giudice civile, adito con domanda di risarcimento del danno, è tenuto ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale ai fini dell’applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., con l’obbligo dei conducenti di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».

Il che, ictu oculi, a parere dei ricorrenti, nella fattispecie concreta, avrebbe dovuto condurre i giudici di merito italiani ad ammetttere le richieste istruttorie formulate, dal momento che nel giudizio francese non avevano trovato ingresso prove costituende ed, in tale quadro, la corte d’appello – sempre a dire dei ricorrenti – non avrebbe valutato il comportamento colposo del marito della vittima, conducente della moto che procedeva ad alta velocità e senza adottare alcun comportamento per evitare il danno, in quanto non risultava alcuna traccia di frenata.

La Cassazione dopo aver valutato la condotta del convenuto, in negativo e in positivo, ha ritenuto esente da colpa la condotta di guida di quest’ultimo e dopo aver effettuato ricostruzioni sulla modalità del sinistro ha ritenuto che fosse stata la condotta dell’autovettura a costituire il fattore determinante per l’incidente, che non poteva essere, quindi, evitato dal veicolo antagonista.

Ne deriva che – secondo la Cassazione – la decisone della Corte d’Appello deve ritenersi osservante dei principio per cui, in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale,

«la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dell’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno».

Per questi motivi la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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