Si è posta la questione se nei procedimenti di separazione o divorzio sussista l’obbligo per il giudice di procedere alla sentenza parziale sullo status (per poi proseguire la causa con l’approfondimento sulle altre questioni). La Cassazione ha risposto di sì.
Naturalmente ci si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui la causa nel suo complesso non è ancora matura per la decisione, altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe. Dunque in tutti quei casi, non pochi, in cui si debba istruire e poi decidere la questione di affidamento dei figli, quella del contributo al mantenimento, quella del regolamentazione delle frequentazioni del genitore non collocatario, etc.
In questi casi, pur dovendo proseguire la causa per poter istruire queste questioni, in realtà si potrebbe ed anzi, a questo punto, si dovrebbe, procedere alla emissione della sentenza parziale sullo status di separato o di divorziato.
Infatti con la sentenza, Sez. VI, 31/08/2017, n. 20666 la Suprema Corte ha chiarito che
«la disposizione di cui all’art. 709 bis c.p.c., come definitivamente modificata dalla L. 25 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 4, sancisce in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo “status”, la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status” ».
In effetti, dal nuovo status pronunciato con la sentenza di cui qui si tratta, derivano molteplici effetti rispetto ai quali la parte ha interesse.
Solo per fare alcuni esempi, dallo status di separato dipende la possibilità di instaurare il successivo procedimento di divorzio (anche se in questo caso i termini di sei mesi o di un anno, a seconda che si tratti di separazione consensuale o di giudiziale, decorrono dall’udienza presidenziale); oppure, dallo status di divorziato dipende la possibilità di contrarre nuovo matrimonio; dal passaggio in giudicato di detta sentenza di divorzio, dipende la decorrenza dell’eventuale assegno divorzile che va a sostituire l’eventuale preesistente assegno di separazione (il cui importo potrebbe essere anche molto diverso); e così via.
Non si tratta, dunque, di questione di secondaria importanza. Invece, purtroppo, nelle prassi più frequenti di molti tribunali, la citata decisione sullo status viene rimandata al momento in cui la causa – tutta – sia matura per la decisione – tutta- e, la sentenza parziale, semmai, emessa solo su espressa richiesta delle parti.
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Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. Vi, 31/08/2017, n. 20666