Scuole forensi: approvato il regolamento del CNF


In data 05 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi» (n. 3 del 20/06/2014) adottato dal CNF in ottemperanza quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. c) della legge n. 247/2012 (legge professionale) che demandava al CNF l’adozione del detto regolamento.

Le nuove disposizioni istituiscono ed organizzano le Scuole forensi mediante uno o più Ordini circondariali (che potranno consorziarsi tra loro), anche tramite Fondazioni e Associazioni all’uopo promosse ed anche con la partecipazione dell’Università, per la formazione degli aspiranti avvocati per l’accesso alla professione, nonché per le altre attività finalizzate alla formazione continua ed alla acquisizione del titolo di avvocato specialista.

L’obiettivo del Regolamento adottato dal CNF è proprio quello di uniformare le condizioni del funzionamento delle Scuole, specie sotto il profilo dell’omogeneità di giudizi, delle condizioni di accesso e della qualità dell’offerta formativa. I corsi e le attività formative, inoltre, devono essere altamente professionalizzanti.

Questi i principali aspetti di rilievo:

finanziamento: dovrà essere adeguato allo scopo e sarà posto a carico dell’Ordine stesso, che potrà comunque stipulare convenzioni per il finanziamento delle attività formative con enti pubblici o altri soggetti previsti dalla legge e potrà, altresì, prevedere il versamento di un contributo di iscrizione destinato unicamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle attività formative, che non hanno carattere lucrativo. Vi è inoltre la facoltà di prevedere borse di studio per i più meritevoli privi dei mezzi economici adeguati;

organizzazione dei corsi e selezione dei docenti: fondamentale importanza ha la qualità dell’offerta formativa, per la realizzazione della quale si prevedono criteri rigorosi di scelta del personale docente, individuati tra avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti in materie giuridiche (ad es. quali criteri di scelta vi sono titoli, esperienza maturata come formatori ed eventuali pubblicazioni). L’attività formativa potrà essere realizzata anche mediante modalità di insegnamento a distanza;

coordinamento e vigilanza: un ruolo di vigilanza sul corretto funzionamento delle Scuole e sulla qualità dell’offerta formativa è attribuito alla Scuola Superiore dell’Avvocatura, la quale inoltre, d’intesa con il CNF e previa consultazione con le Scuole forensi, adotta le linee guida e gli indirizzi relativi, ed organizza annualmente una Conferenza dedicata alla formazione;

organi della Scuola forense: sono nominati dal COA (oppure secondo le modalità degli statuti di Fondazioni e Associazioni se la Scuola è istituita per loro tramite) e sono costituiti da Consiglio direttivo (con funzioni di gestione e amministrazione, programmazione e coordinamento con la consulenza del Comitato scientifico), Comitato scientifico e Direttore della Scuola (componente di diritto del Consiglio direttivo con poteri di formulare proposte e di attuare le deliberazioni del Consiglio).

Documenti & materiali

Scarica il testo della legge n. 247/2012 (legge professionale)
Leggi il  testo del «Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi» (n. 3 del 20/06/2014) adottato dal CNF

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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