La rinuncia all’appello principale non ha effetto sull’impugnazione incidentale tardiva Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 01/09/2017, n. 28686


«La disposizione dell’art. 334, comma 2, c.p.c., a norma della quale, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia, non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale, non avendo la parte destinataria della rinuncia alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario e implicando l’assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale la conclusione aberrante di rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale».

A ribadire tale principio, già consolidatosi in altri precedenti di legittimità, è la Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n.20686/2017 depositata lo scorso 01/09/2017.

L’occasione nasce da una declaratoria di inammissibilità, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, di un appello incidentale proposto dall’INPS avverso la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto solo parzialmente ripetibili le somme richieste dall’ente ad una persona fisica.

Avverso tale pronuncia aveva poi proposto ricorso per cassazione l’INPS, affidandosi ad un unico motivo di censura con cui deduceva l’erroneità della sentenza impugnata ex artt. 334 e 436 CPC per avere la Corte di merito dichiarato inammissibile l’appello incidentale a seguito di rinuncia dell’appellante all’appello principale.

Secondo gli ermellini non vi può essere equiparazione di effetti tra inammissibilità del gravame e rinuncia allo stesso, in quanto nel secondo caso difetta, in capo a chi la subisce (l’appellato), il potere di opporsi alla scelta operata dall’appellante e, dunque, la rinuncia al gravame principale non può avere ripercussioni su quella incidentale tardiva. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe con l’attribuire alla volontà dell’appellante principale anche l’esito della impugnazione incidentale tardiva, con palese violazione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.).

La conclusione, sopra prospettata, avvalora quella tesi predominante della giurisprudenza di legittimità, poi consacratasi nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. Cass. S.U. n. 8925/2011, secondo cui

«il diritto alla proposizione dell’impugnazione incidentale, il cui esercizio rimane sospeso fino a che l’altra parte non abbia dal canto suo proposto impugnazione principale, si attualizzerebbe cioè dopo il verificarsi di detto ultimo evento e, una volta esercitato, attribuirebbe all’impugnazione incidentale la stessa identica collocazione e disciplina riconosciuta all’impugnazione principale».

Sulla scorta dei rilievi sinora svolti, la Cassazione, ancora una volta, ha concluso che il secondo comma dell’art. 334 c.p.c. non possa trovare applicazione nel caso di rinuncia alla impugnazione principale. Tali conclusioni, peraltro, sono confortate anche dalla loro sintonia con la ratio stessa della disposizione in esame, oltre che dalla corretta applicazione dei principi del giusto processo.

Sotto quest’ultimo profilo, infatti, la normativa in esame va individuata nell’obiettivo di favorire il formarsi del giudicato, obiettivo che risulterebbe contrastato dal rischio per l’impugnante incidentale di veder vanificato l’esame da parte del giudice del proprio atto di impugnazione, sulla base di una insindacabile scelta in tal senso della controparte e tale rischio finirebbe, così, per favorire il ricorso all’impugnazione incidentale tempestiva, dando così luogo ad un evidente contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla norma.

Nel caso di specie, non essendosi la Corte territoriale attenuta al principio indicato in massima nell’incipit del presente articolo, la Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso ed ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Documenti & Materiali

Scarica il testo dell’ordinanza Cass. Civ. , Sez. Lavoro, 01/09/2017, n. 20686

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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