Ricorso improcedibile in mancanza del deposito della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato Cass. Civ., VI ^ sez., 26/09/2017, n. 22411


La Corte di Cassazione, VI° sezione, con la sentenza che si segnala (Cass. Civ., VI ^ sez., 26/09/2017, n. 22411) ha affermato che:

«il mancato deposito di copia della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza; né tale omissione è sanabile con il deposito di copia della notifica di detto provvedimento eseguita dalla controparte, la quale non consente neppure il controllo circa la tempestività del regolamento medesimo, da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria, ex art. 47, comma 2, c.p.c.».

Il caso

La società LI. aveva presentato opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Cassino, autorità giudiziaria ritenuta competente in virtù della clausola arbitrale prevista dall’art. 25 dei contratti intercorsi tra le parti. A sua volta, il Tribunale adito aveva dichiarato con sentenza la propria incompentenza territoriale. La società LI. ha indi proposto il regolamento di competenza impugnando il rigetto dell’eccezione di incompetenza del Tribunale in favore del quale era stata affermata la competenza.

La società resistente LA. ha a sua volta eccepito l’improcedibilità del ricorso per tardività dello stesso, improcedibilità a sua volta richiesta anche dal Procuratore Generale per difetto di produzione della prova della data di comunicazione dell’ordinanza utile all’indagine della tempestività del ricorso anzidetto.

La sentenza n. 22411 del 26/09/2017

Gli ermellini hanno ritenuto fondate le eccezioni di rito formulate dalla resistente e dal P.G., chiarendo che neppure la produzione della resistente di copia della notifica telematica dell’ordinanza, a sua volta inoltratale da controparte, può rilevare ai fini della rimessione in termini del ricevente,

«non potendo essa produrre l’effetto di riaprire il termine perentorio per proporre il regolamento, termine che secondo l’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Pertanto ea onere del ricorrente produrre comunque la prova della comunicazione. In mancanza il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c. (SU 9004/09)».

Non essendovi, nel fascicolo d’ufficio, alcuna prova circa la data in cui la comunicazione fosse avvenuta, il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

La Cassazione ha precisato, inoltre, che la mancata dimostrazione della data di ricevimento della comunicazione in ogni caso rileva anche quale ragione di inammissibilità per tardività, perchè impedisce il controllo della tempestività.

Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ha fatto seguito pure la condanna della ricorrente alle spese legali dell’avversaria.

Documenti&Materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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