“REPLAY”- 2017: “Privilegio” fondiario: il Tribunale di Pesaro conferma il proprio orientamento Trib. Pesaro, ordinanza 08/06/2017

By | 24/08/2017

Qualche mese fa avevamo avuto modo di commentare un’interessante ordinanza del Tribunale di  Pesaro (Trib. Pesaro, ordinanza 12/08/2016), con cui detto Tribunale faceva il punto in materia di c.d. “privilegio” spettante al creditore fondiario, ai sensi dell’art. 41 D. Lgs.  01/09/1993, n. 385 (TUB), secondo cui (2° comma)

«l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento»,

e (4° comma)

«con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile».

La precedente ordinanza del 12/08/2016

In sintesi, con tale ordinanza il Tribunale di Pesaro aveva sancito, allineandosi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in merito:

  • il carattere meramente processuale (possibilità di iniziare/proseguire l’esecuzione nonostante l’intervenuto fallimento del debitore e possibilità di ricevere immediatamente le somme ricavate dalla vendita) e non sostanziale del c.d. privilegio attribuito al creditore fondiario;
  • l’assoluta irrilevanza di tale c.d. privilegio in relazione al principio della esclusività della verifica fallimentare ex art. 52 L. Fall;
  • il conseguente onere, per il creditore fondiario, di insinuarsi (ritualmente) al passivo fallimentare per ivi fare valere  il proprio credito, nel rispetto della graduazione da compiersi esclusivamente in tale sede;
  • l’obbligo, per il creditore fondiario, che abbia eventualmente percepito in sede esecutiva una somma superiore al proprio credito accertato in sede fallimentare (ove potrebbero ben esistere creditori ad egli potiori, come i prededucibili), di restituire l’eccedenza;
  • l’onere del curatore che si attivi per richiedere tale eccedenza di provare l’avvenuta graduazione fallimentare e l’incapienza, in tale sede, parziale o totale, del credito fondiario.
  • l’inapplicabilità del quadro di cui sopra alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 3 L. 17/07/1975, n. 400, con la conseguenza che, in presenza di L.C.A. il creditore fondiario che abbia eventualmente percetto somme in sede esecutiva deve restituirle integralmente.

L’ordinanza 08/06/2017

In questo scia si innesta ora il recentissimo provvedimento pesarese qui in commento (Trib. Pesaro, ordinanza 08/06/2017), il quale, ribaditi i concetti di cui sopra, si connota per chiarire altresì quale sia la tipologia di credito potenzialmente prevalente sul creditore fondiario in sede fallimentare, facendo conseguentemente insorgere l’obbligazione restitutoria in capo a detto creditore.

Secondo il Tribunale di Pesaro, che richiama una decisione della Suprema Corte dell’anno 2010 (Cass. Civ., Sez. I, 12/05/2010, n. 11500) riaffermandone il principio di massima, infatti

«sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale andranno collocate in prededuzione e quindi anteposte al credito fondiario non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato (nella specie – per esempio – IMU), ma anche una quota parte del compenso del curatore, ottenuta ponendo a confronto l’attività svolta nell’interesse generale e quella esercitata nell’interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all’accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un’esatta valutazione dell’incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell’utilità di tali spese per il creditore garantito».

Il quadro, dunque, sopra tratteggiato nell’agosto 2016 (e confermato dal più recente provvedimento che qui si annota), si completa dell’ulteriore tassello consistente nello stabilire il criterio in virtù del quale il curatore potrà individuare i crediti (essenzialmente di natura prededucibile) che potranno/dovranno essere preferiti al creditore fondiario, e che, in sintesi, possono dirsi coincidere con le spese di conservazione e liquidazione del bene ipotecato, nonché con la  quota parte del compenso del curatore e delle spese di procedura nella misura in cui esse si possa considerare di utilità per il creditore garantito.

Documenti & materiali

Scarica Trib. Pesaro, ordinanza 08/06/2017
Scarica Trib. Pesaro, ordinanza 12/08/2016
Leggi l’articolo “Privilegio” fondiario, esecuzione immobiliare, fallimento e L.C.A.: il Tribunale di Pesaro fa il punto

Avviso “REPLAY”

Questo articolo è stato pubblicato in data 05/07/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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