“REPLAY”- 2017: La revisione dell’assegno divorzile alla luce dei principi espressi nella nota sentenza S.U., n. 11504/2017 In nota a sentenza Cass. Civ., Sez. I, 22/06/2017, n. 15481


Come noto ormai a tutti con la sentenza 10/05/2017, n. 11504 la Corte di Cassazione (nella composizione delle Sezioni Unite), ha determinato una vera e propria rivoluzione in tema di assegno divorzile (sul punto si rimanda al nostro articolo del 15/05/2017).

Con quella pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito i principi cui deve ispirarsi il giudice di merito allorchè venga chiamato a pronunciarsi sull’assegno divorzile di un (ex) coniuge a favore dell’altro (ex).

Questi principi valgono anche in sede di revisione dell’assegno medesimo ex art. 9 L. 01/12/1970 n. 898, e succ. mod.. ciò è quanto il Giudice di legittimità ha affermato con la nuova e recente sentenza Cass. Civ., Sez. I, 22/06/2017, n. 15481 che qui si segnala.

Come noto, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 9 L. 898/1970, una volta pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, si può tornare a revisionare l’assegno di divorzio solo qualora sopravvengano giustificati motivi.

In un caso in cui la Corte d’appello territorialmente competente, in parziale accoglimento della domanda dell’ex marito, in considerazione del sopravvenuto pensionamento della ex moglie, aveva ridotto ma non eliminato (come invece chiedeva il ricorrente) l’assegno di divorzio, con la sentenza che qui si segnala Sez. I, 22/06/2017, n. 15481, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio quella pronuncia perchè, a suo giudizio, il giudice d’appello non aveva provveduto a dare applicazione ai principi enucleati nella nota e decisiva citata sentenza  S.U., 11504/2017.

Precisamente, con la sentenza Sez. I, 22/06/2017, n. 15481, la 1^ Sezione della Corte ritiene che il giudice di merito d’appello, anche in sede di revisione dell’asegno divorzile, avrebbe dovuto procedere alla valutazione bifasica (una prima valutazione sull’an debeatur, e solo dopo la valutazione del quantum debeatur) indicata nella sentenza S.U., 11504/2017, e quindi confermare o meno l’obbligo contributivo di un ex coniuge nei confronti dell’altro svolgendo un accertamento non già con riguardo al tenore di vita manente matrimonio, ma alla luce del principio di ‘indipendenza o autosufficienza economica‘ del coniuge  che ha richiesto l’assegno.

E la Corte testualmente conclude affermando che:

«la Corte territoriale ha confermato il dovere contributivo […] non tenendo conto delle riflessioni che questa Corte ha di recente formulato ed espresso nei principi riportati sopra al § 4, non essendo sufficiente per l’affermazione dell’an debeatur la permanenza di “un evidente divario economico tra le due parti” e, addirittura, fuorviante il criterio del “tenore di vita in linea con quello della convivenza”, da non tenere più in conto in materia di assegno divorzile».

Qualche breve considerazione sulla sentenza che qui si segnala.
In primo luogo colpisce che la Cassazione ritenga l’applicabilità dei principi dalla stessa indicati nella propria sentenza S.U., 11504/2017 anche ai giudizi pendenti e sorti prima della nuova interpretazione dell’assegno divorizle.
Inoltre, sotto altro profilo, che si ritenga di applicare detti principi anche per il giudizio di revisione dell’assegno.

Documenti & materiali

Scarica la sentenza Cass. Civ., Sez. I, 22/06/2017, n. 15481

Avviso “REPLAY”

Questo articolo è stato pubblicato in data 27/06/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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