“REPLAY”- 2017: La notifica a mezzo pec equivale ad una notifica a mani proprie Nota a Trib. Frosinone, 22/3/2016, n. 368


«Si deve pertanto ritenere che la notificazione di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata sia assimilabile alla notificazione a mani proprie, producendo effetti ad essa equipollenti quanto alla validità ed efficacia dell’intimazione di licenza o di sfratto ai sensi dell’art. 660 c.p.c.»

Quella appena riportata è la massima espressa dal Tribunale di Frosinone che si è pronunciato in tema di notifica a mezzo pec di un atto di citazione per convalida di sfratto, ritenendo tale notifica equiparata ad una notifica a mani proprie.

La vicenda trae origine da un ricorso per opposizione a convalida di sfratto ex art. 668 C.P.C. ed opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per canoni di locazione scaduti, nell’ambito del quale il ricorrente aveva eccepito la nullità della notificazione dell’atto introduttivo in quanto essendo quest’ultima avvenuta a mezzo pec – a suo dire – non si sarebbe  perfezionata, mancando l’adempimento previsto dall’ultimo comma dell’art. 660 C.P.C., ovverosia la successiva spedizione dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata.

Il ricorrente deduceva, inoltre, che il formato immagine utilizzato per la creazione del file contenente l’intimazione dello sfratto e la contestuale citazione per la convalida non rientra tra quelli consentiti dall’art. 19-bis delle specifiche tecniche emanate ai sensi dell’art. 34 D.M. n. 44/2011.

Quanto all’eccezione di nullità della notifica a mezzo pec per mancanza dell’avviso ex art. 660, ult. co., C.P.C., sollevata dal ricorrente, il Tribunale di Frosinone ha ritenuto che la notifica a mezzo pec possa essere equiparata alla notifica a mani proprie in quanto

«il mezzo utilizzato è idoneo infatti a portare direttamente l’atto nella sfera di conoscenza del suo destinatario – che è messo in condizione di sapere che un atto giudiziario gli è stato notificato e di accedere immediatamente al suo contenuto – realizzando in pieno quelle speciali garanzie di difesa a cui è preordinata la disciplina dettata dall’art. 660 c.p.c. in ragione delle conseguenze che la legge fa derivare dalla mancata comparizione dell’intimato all’udienza fissata per la convalida della licenza o dello sfratto».

Per giungere a una tale conclusione, la sentenza analizza le differenze tra la notifica a mezzo posta e quella eseguita a mezzo pec dall’avvocato (più precisamente, ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/1994), per comprendere se questa ultima modalità possa essere assimilata alla notifica a mani proprie e, dunque, possa conseguentemente omettersi l’avviso di cui all’art. 660, ultimo comma, C.P.C.

Il giudicante ricorda come, a mente dell’art. 3-bis L. 53/1994 cit., la notifica a mezzo pec si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 68/2005, mentre, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 68/2005 cit.

E, dunque, nella notifica pec, ai fini del relativo perfezionamento,

«è irrilevante il fatto che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica e abbia aperto gli allegati in esso contenuti, allo stesso modo è irrilevante – ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario – che il destinatario del plico cartaceo lo abbia aperto leggendo il suo contenuto».

Infatti, lo scopo della notifica si ritiene raggiunto, in entrambi i casi, nel momento esatto in cui il destinatario è posto in grado di conoscere l’esistenza di un plico o di un file contenente un atto giudiziario. In questo senso, nella notifica a mezzo pec, è posto a carico dell’imprenditore, obbligato a dotarsi di una casella pec, di curare con regolarità la consultazione della casella di posta elettronica aperta dal gestore del servizio medesimo.

Tale adempimento è tanto più agevole oggi stante le diverse possibilità di accesso mediante l’utilizzo di uno qualsiasi dei dispositivi mobili di cui ciascuno di noi dispone (pc portatili, tablet, smartphone, etc.).

Quanto, infine, all’eccezione di nullità dovuta all’adozione di un formato di file errato (nello specifico PDF immagine ottenuto tramite scansione) dell’atto introduttivo, il Tribunale di Frosinone ha affermato di non poter accogliere tale doglianza ritenendola infondata in quanto nel provvedimento richiamato dal ricorrente (D.M. n. 44/2011) all’art. 18 è previsto espressamente che

«l’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite dall’art. 34».

Ebbene, precisa il giudice di Frosinone, nel caso sottoposto al suo giudizio peraltro non trova applicazione l’art. 19-bis D.M. cit. richiamato dal ricorrente in quanto l’atto notificato al conduttore era una copia informatica di un originale analogico, e non un documento originale informatico (come recita la norma in questione), potendo quindi legittimamente essere creata anche in formato PDF immagine.

In ogni caso – soggiunge il Tribunale – la sanzione prevista in caso di inosservanza dell’art. 18 D.M. 44/2011 non è la nullità della notifica, nullità che può essere pronunciata solo quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo secondo quanto previsto dall’art. 156, secondo comma, C.P.C.

Respinte entrambe le eccezioni di nullità della notifica formulate dall’opponente, il Tribunale ha ritenuto ritualmente perfezionatasi la notifica a mezzo pec dell’atto introduttivo e, conseguentemente, inammissibile l’opposizione interposta.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della sentenza di merito Trib. Frosinone, 22/3/2016, n. 368

Avviso “REPLAY”

Questo articolo è stato pubblicato in data 11/04/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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