“REPLAY”- 2017: Il Tribunale di Pesaro sul collegamento negoziale tra contratti di acquisto e di finanziamento Trib. Pesaro, 26/01/2017, n. 15

By | 02/08/2017

Il Tribunale di Pesaro, con una recentissima ed interessante sentenza (n. 15/2017 pubbl. il 26/01/2017, segnalataci da una cortese collega che ringraziamo), è intervenuto sul tema del collegamento negoziale tra il contratto d’acquisto sottoscritto da un consumatore e il sottostante contratto di finanziamento.

La sentenza, prende le mosse dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale

«ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori” (Cass. 2015 n. 19522)»

Indi, accertata la nullità del contratto principale (nella specie un contratto di acquisto di multiproprietà), essa perviene alla declaratoria di nullità anche del contratto di finanziamento, con i conseguenti oneri restitutori.

Il provvedimento si segnala, inoltre, anche per la condanna alla spese della parte contumace, «nei cui confronti non può essere dichiarata la compensazione», in adesione all’orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 13/01/2015, n. 373, secondo la quale non può avere rilievo alcuno

«ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale».

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Avviso “REPLAY”

Questo articolo è stato pubblicato in data 31/01/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.

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