“REPLAY”- 2017: Giustificato motivo oggettivo: è sufficiente una diversa ripartizione delle mansioni Nota a Cass. Civ., Lavoro, 26/06/2017, n. 13015


«Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento previsto dall’art. 3 legge n. 604 del 1966 è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, all’esito della quale una o più posizioni lavorative risultino in esubero e non riassorbibili in via di c.d. repèchage».

Tale è la massima elaborata dalla Cassazione, nel pronunciarsi su un ricorso proposto da un dipendente licenziato che si era visto rigettare, nei precedenti gradi di giudizio, l’impugnativa del licenziamento a causa di una pretesa violazione della disciplina in tema di giustificato motivo oggettivo e, in specie, di ripartizione delle mansioni.

A sostegno della propria tesi difensiva il lavoratore deduce che una diversa ripartizione delle mansioni non può giustificare il licenziamento; in altre parole, secondo il ricorrente, i precedenti giudici non avrebbero tenuto conto del fatto che, al momento del recesso, l’azienda presentasse utili in bilancio e che la stessa avesse effettuato alcuni investimenti finanziari.

La Cassazione dissentendo dalla prospettazione del ricorrente ha affermato che

«il giustificato motivo oggettivo di licenziamento previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 3, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, all’esito della quale una o più posizioni lavorative risultino in esubero e non riassorbibili in via di c.d. repechage».

Sotto tale profilo, nessun valore può avere la circostanza che la società avesse utili in bilancio al momento del licenziamento, proprio in ragione del fatto che il datore di lavoro può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro e di altri fattori produttivi, a condizione che non lo faccia solo con questa modalità: un dipendente, cioè, non può essere licenziato unicamente con l’obiettivo di sostituirlo retribuito di meno, pur essendo addetto alle stesse mansioni. Diversamente opinando, il licenziamento sarebbe legittimo soltanto se mirato a prevenire il rischio di fallimento dell’impresa e non anche se servisse a migliorarne la produttività.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., Lavoro, 26/06/2017, n. 13015

Avviso “REPLAY”

Questo articolo è stato pubblicato in data 06/07/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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