“REPLAY”- 2017: Crediti di lavoro in sede fallimentare: non si applica la sospensione feriale dei termini Cass. Civ., Sezioni Unite, 05/05/2017, n. 10944


Le Sezioni Unite hanno ribadito, estendendo il principio anche alle procedure apertesi dopo l’entrata in vigore del D.LGS. n. 5 del 2006, che, malgrado, ex art. 1 della L. n. 742/1969, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione feriale dei termini, detta sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti da rapporto di lavoro, che, benchè da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto degli artt. 92 del R.D. n. 12/1941 e 3 della citata L. n. 742/1969 in ragione della materia che ne forma oggetto.

La vicenda trae origine da un ricorso per ammissione al passivo in materia di lavoro (retribuzioni, indennità e Tfr) respinto dal giudice delegato per tardività della relativa presentazione. Il ricorrente aveva indi proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. Fall., opposizione che era stata respinta in primo grado ed il relativo appello avverso la sentenza di primo grado dichiarato inammissibile.

Sulla questione sottoposta alla Corte relativa all’assoggettabilità, o meno, al regime della sospensione feriale dei termini della domanda di ammissione al passivo concernenti crediti di lavoro, la Cassazione si era già pronunciata con la sentenza n. 24665/2009 con cui è stato ribadito il principio secondo cui

«nel disporre che la sospensione non si applica alle controversie previste dall’art. 429 (ora 409) c.p.c., fa riferimento alla loro specifica natura, avente per oggetto rapporti individuali di lavoro; con la conseguenza che, benché i giudizi di accertamento dei crediti concorsuali siano tutti egualmente regolati dallo speciale rito fallimentare e, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario e della L. n. 742 del 1969 cit., art. 1, siano in via generale soggetti al regime della sospensione dei termini feriali, la sospensione non opera allorchè in essi si dibatta dell’ammissione al passivo di un credito di lavoro».

La pronuncia in commento ha ricordato poi che il mancato assoggettamento delle controversie di lavoro ai termini di sospensione feriale trova la sua ragion d’essere nell’intento di dare attuazione al dettato dell’art. 35 Cost., a garanzia, cioè, di una rapida definizione dei procedimenti in cui si controverte in materia di diritti nascenti dal rapporto di lavoro, in specie, subordinato, nonchè in ragione di esigenze di speditezza e di concentrazione connesse all’oggetto sostanziale di tali cause.

Tali esigenze di speditezza e concentrazione vengono in luce anche in sede fallimentare, laddove l’esame anticipato delle domande dei lavoratori potrà consentire a questi ultimi di partecipare prima alle ripartizioni parziali, senza dover attendere l’esame degli altri creditori dello stato passivo, edottenere così un più rapido soddisfacimento del proprio credito, ovvero comunque potrà consentirgli di accedere più rapidamente al Fondo di Garanzia istituito dall’INPS.

I rilievi sopra illustrati, secondo la Cassazione, appaiono

«sufficienti ad escludere che l’applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3, alle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento comporti un’ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari dei crediti in questione e tutti gli altri creditori ed a fugare, pertanto il dubbio di incostituzionalità della differenziata disciplina dei termini delle impugnazioni in ambito fallimentare che da detta applicazione deriva».

Documenti & Materiali

Scarica il testo integrale della sentenza Cass. Civ., Sezioni Unite, 05/05/2017, n. 10944

Avviso “REPLAY”

Questo articolo è stato pubblicato in data 17/05/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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