“REPLAY”- 2017: Anche le sentenze tributarie sono (finalmente) immediatamente esecutive! Nota a CTR Lombardia, Sez./Collegio n. 27, 13/12/2016 n. 6725


Le sentenze delle commissioni tributarie sono immediatamente e provvisoriamente esecutive ai sensi del novellato art. 69 del D. LGS. 546/1992, nonostante non siano ancora stati emanati i decreti ministeriali volti a disciplinare i contenuti delle garanzie da imporre ai privati che il giudice può richiedere nei casi in cui l’importo da pagare sia superiore a 10.000 euro.

Ciò è quanto ha statuito di recente la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 6725 del 13/12/2016.

Il caso

Un contribuente presentava domanda di rimborso relativamente ad un credito Iva, che tuttavia veniva rigettata dall’Agenzia delle Entrate. Il contribuente impugnava quindi il diniego di rimborso che, parimenti, non veniva riconosciuto nemmeno dal Giudice Tributario di primo grado. Il contribuente appellava allora la sentenza di primo grado avanti la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia. Il Giudice di secondo grado, riformando la sentenza di prime cure, accoglieva l’appello riconoscendo il diritto del contribuente al rimborso e, conseguentemente condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento del suddetto rimborso oltre agli interessi legali dalla data della richiesta di rimborso.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale

La decisione in questione, più che per la risoluzione del merito della controversia, merita segnalazione per un altro aspetto che viene trattato nella parte motiva della sentenza, ovvero l’immediata esecutorietà delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie.

Ricordiamo, infatti, che il D.LGS. 156/2015Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario») ha riformato l’art. 69 del D.LGS. 546/1992 che regola a sua volta il processo tributario di primo e secondo grado, prevedendo l’immediata esecutorietà delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie. Tuttavia l’art. 12, comma 2, del citato D.LGS. 156/2015 subordina l’entrata in vigore delle modifiche operate all’art. 69 e, quindi, anche dell’immediata esecutorietà delle sentenze, all’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei decreti disciplinanti il contenuto delle garanzie da imporre al privato che il Giudice può richiedere qualora l’importo dedotto in sentenza sia superiore a 10.000 euro.

Nonostante la previsione di cui sopra, di cui il Giudice Tributario Lombardo è ovviamente a conoscenza, come letteralmente riferito, lo stesso giudice attraverso una lettura costituzionalmente orientata della medesima norma giunge alla conclusione diametralmente opposta.

Secondo la CTR Lombardia, infatti, la modifica dell’art. 69 del D.LGS. 546/1992 che ha reso immediatamente esecutive le sentenze tributarie è già in vigore anche in assenza dell’emanazione dei decreti attuativi riguardanti il contenuto delle garanzie.  Ciò in quanto, diversamente opinando, l’art. 12, comma 2, D.LGS. 156/2015 si presterebbe a più di una censura di legittimità costituzionale.

In primo luogo, secondo il giudice tributario, è irragionevole il fatto che la previsione di esecutorietà di un provvedimento giudiziario prevista dalla legge possa essere subordinata all’emanazione di decreti, peraltro di rango inferiore, disciplinanti il contenuto di eventuali garanzie che potrebbero essere richieste dal giudice alle parti private del processo solo in alcuni casi, e comunque a discrezione del medesimo giudice.

Inoltre –  si legge nella sentenza –  «il fatto che il legislatore delegato  – senza imporre limiti di tempo – abbia subordinato, l’effettiva entrata in vigore della norma all’emanazione di un provvedimento regolamentare la cui iniziativa è lasciata in mano al dicastero dell’Economia e delle Finanze (che, in sostanza, è una delle parti del processo) solleva ulteriori ombre di incostituzionalità sull’art. 12, c. 2, del D. Lgs. n. 156/2015».

Alla luce di tali motivazioni e fornendo, dunque, una lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione la CTR Lombardia ritiene che

«la provvisoria esecutività delle sentenze, già chiaramente imposta dalla legge delega, debba senz’altro già ritenersi pienamente operante in tutti quei casi in cui il giudice non intenda (oppure non possa ovvero non voglia) imporre alcuna garanzia a carico della parte privata».

Conclusioni

Nel merito della controversia il giudice tributario di secondo grado oltre ad accogliere l’appello del contribuente, per l’effetto, ordinando l’Agenzia appellata di provvedere alla richiesta di rimborso, condanna quest’ultima anche alle spese di lite. Non essendoci necessità di richiedere alcuna garanzia, posto che nella specie la somma richiesta a rimborso è inferiore a 10.000 euro, la CTR dichiara immediatamente esecutiva la predetta sentenza.

Documenti & Materiali

Scarica CTR Lombardia, Sez./Collegio n. 27, 13/12/2016 n. 6725
Scarica il testo del D.LGS. 546/1992
Scarica il testo del D.LGS. 156/2015

Avviso “REPLAY”

Questo articolo è stato pubblicato in data 26/01/2017 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “REPLAY”- 2017.

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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