Difese d’ufficio: da oggi si cambia. Pubblicato il regolamento del CNF Qualità e professionalità della difesa sono le parole d'ordine


Ieri, 11/06/2015, è stato pubblicato sul sito del CNF il regolamento dedicato alle difese d’ufficio, che, ai sensi dell’art. 14 dello stesso, entra in vigore oggi, 12/06/2015.

Il provvedimento in questione vede la luce dopo che, in attuazione della delega di cui all’art. 16 della nuova Legge Professionale (L.31/12/2012, n. 247), aveva visto la luce il  D.LGS. 31/01/2015, n. 6, che aveva provveduto al «Riordino della disciplina della difesa d’ufficio», introducendo rilevanti novità, di cui vi abbiamo già parlato nel nostro articolo dell’11/02/2015.

Oggi, dunque, il CNF detta le regole di dettaglio, che possono leggersi nella chiave di un evidente intento professionalizzante del ruolo del difensore d’ufficio.

A quest’ultimo, in primo luogo, da oggi potrà accedersi solo previa dimostrazione dell’effettiva esperienza maturata sul campo nel settore penale, o tramite la frequenza di un apposito corso biennale con superamento di prova finale, o previo conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell’art. 11 L. Prof. (artt. 1, 2 e 3 del regolamento in esame).

Inoltre, l’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio (che, come noto, ora è unico a livello nazionale ed è tenuto ed aggiornato dallo stesso CNF), ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento.stesso, dovrà annualmente chiedere la conferma di tale iscrizione, dando prova della perdurante esistenza dei requisiti  sopra accennati.

Molto significativa nel senso della professionalizzazione della figura è, poi, la previsione dell’art. 11. 1° co., del provvedimento in discorso, che, recitando

«l’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale»

espressamente annovera la garanzia del livello qualitativo della prestazione resa tra gli specifici doveri imposti all’avvocato che esercita tale funzione, il che non è poco, perché in qualche modo sembra voler alzare l’asticella del quantum di diligenza richiesta nello svolgimento del particolare mandato difensivo de quo.

Si tratta di una previsione che, se non ritenuta  influente sul piano della valutazione del corretto adempimento dell’obbligazione professionale (la fonte regolamentare sembrerebbe, in effetti autorizzare tale conclusione), sarà comunque  alquanto rilevante sotto il profilo deontologico.

Insomma, il difensore d’ufficio cambia marcia, divenendo qualcosa di molto simile ad un vero e proprio organo della Giustizia penale, come tale sottoposto allo “stress test” della competenza e della professionalità.

Da questo link potete scaricare il testo del regolamento.

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