Recupero compenso avvocato: i procedimenti esperibili, le Sezioni Unite chiariscono In nota a Cass. Civ., S.U., 23/02/2018, n. 4485


Il recupero del compenso dell’avvocato fino a un po’ di tempo fa, era disciplinato dalla L. 794/1942 (art. 28) che prevedeva un procedimento speciale. Successivamente, questa normativa è stata sostituita dalla D.Lgs 150/2011 che ha cambiato radicalmente anche le stesse regole del procedimento.

La sovrapposizione delle normative ha dato luogo a differenti interpretazioni del che si è reso necessario l’intervento della Suprema Corte che si è pronunciata a Sezioni Unite con la  sentenza 23/02/2018, n. 4485.

Con la citata sentenza Sezioni Unite, 23/02/2018, n. 4485, dopo un interessante riassunto ed analisi delle normative che si sono succedute, la Cassazione è giunta ad affermare i seguenti principi di diritto:

«a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta:
a) o con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.;
b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli
artt. 648,649 e 653 c.p.c. (quest’ultimo da applicarsi in combinato disposto con dell’art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell’art. 702-ter c.p.c.).
Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.».

Dunque le S.U. della Cassazione chiarisce che per il recupero dell’onorario dell’avvocato, possono essere esperiti solo due procedimenti alternativi tra loro: quello previsto dall’art. 702bis cpc, oppure quello per decreto ingiuntivo; in entrambi i casi comunque, il procedimento è sommario e speciale, ed è esclusa la possibilità di introdurre un procedimento ordinario (anche se sommario).

Le S.U., inoltre, precisano che i citati procedimenti speciali valgono esclusivamente per le competenze maturate per l’attività maturata per l’attività professionale civile giudiziale, restando escluse, quindi, quelle maturate per l’attività stragiudiziale, penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa.

Si aggiunge, inoltre, che:

 «la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull’an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell’opposizione) al rito indicato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente dell’avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l’introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14 comporta – sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34,35 e 36 c.p.c.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso – che, ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., comma 4, si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l’esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull’intero cumulo di cause ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3)».

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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