Voto di scambio: reclusione sino a 22 anni L. 21/05/2019, n. 43

By | 04/06/2019

In Gazzthumbnail of LEGGE-21-maggio-2019-n-43-voto-di-scambio-Coveretta Ufficiale n. 122 del 27/5/2019 la L. 21/05/2019, n. 43 contenente la nuova disciplina sul voto di scambio politico mafioso che entrerà in vigore il prossimo 11/06/2019.

Attraverso la modifica dell’art. 416-ter c.p., le pene per il reato in questione – che sanziona «chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa» – sono state fortemente inasprite e possono arrivare, nell’ipotesi aggravata in cui il partecipe del voto di scambio riesca effettivamente eletto, sino a 22 anni di reclusione.

Potere scaricare il testo della nuova norma da qui.

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