R.C.A.: riproposto l’art. 8 del decreto “Destinazione Italia”

By | 07/05/2014

E’ proprio il caso di dire che nel nostro sistema le sorprese non finiscono mai, come sembra stare lì a dimostrare la vicenda della riforma delle Responsabilità Civile Auto.

Cosa era successo: le previsioni del decreto “Destinazione Italia” in materia di R.C.A.

Tale vicenda, come si ricorderà, aveva preso le mosse qualche tempo fa con  il contestatissimo art. 8 del D.L. 23/12/2013, n. 145 (cd. decreto Destinazione Italia), di cui ci eravamo occupati in un post  intitolato «R.C.A. le (inquietanti) novità del decreto ‘Destinazione Italia», evidenziando come tale decreto contenesse previsioni alquanto discutibili, quali quelle in materia di:

  • efficacia istruttoria della cd. scatola nera (le cui risultanze erano destinate a formare “piena prova” in giudizio);
  • termini di decadenza brevissimi per la denunzia del sinistro (tre mesi);
  • onere di indicazione immediata dei testimoni (a pena di inammissibilità – e per il solo danneggiato – sin dalla denunzia di sinistro);
  • carrozzieri fiduciari delle compagnie assicurative (con una sorta “onere pattizio” di riparazione presso gli stessi);
  • non cedibilità del credito risarcitorio;
  • obbligo di riparazione del mezzo sinistrato;
  • apprestamento di servizi medico sanitari da parte delle compagnie.

Come contropartita di tali draconiane (ed in certi casi inaccettabili) misure, il decreto prevedeva una “scontistica” sui premi assicurativi, variabile entro un range predeterminato. Anche relativamente a tale previsione, tuttavia, si tuttavia erano manifestati alcuni dubbi in ordine all’effettiva efficacia economica e/o in ordine alla legittimità della medesima sotto il profilo concorrenziale.

Il ritiro della disposizione ma….

A fronte delle non poche proteste alzatesi da più parti in merito a quanto sopra, il governo aveva infine deciso di ritirare la disposizione (ed infatti, la L. 21/02/2014 n. 9 di conversione del D.L. 23/12/2013, 145 non contiene più l’art. 8 in questione), sebbene si continuasse a vociferare di un nuovo d.d.l. contenente disposizioni similari a quelle appena ritirate dal Governo.

Tuttavia, il fatto che il testo di tale d.d.l. non fosse disponibile, aveva momentaneamente attenuato l’attenzione sul tema, in ordine al quale vi avevamo comunque riferito il tre aprile scorso.

Il d.d.l. Zanonato, identico al D.L. “Destinazione Italia”

Ed in effetti, il nuovo disegno di legge in materia di R.C.A. (d.d.l. Zanonato, C.2126, recante  «Disposizioni in materia di assicurazione R.C. auto») è stato presentato il 21/02/2014 alla Camera ed rimasto colà inerte sino a pochi giorni or sono: solo il 17 aprile scorso, infatti, esso è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze) in sede referente.

Dalla lettura di tale d.d.l., il cui testo è oggi disponibile sia in versione pdf, sia in versione html, si può rilevare come esso sia sostanzialmente identico a quanto contenuto nel cancellato art. 8 del D.L. “Destinazione Italia” sopra esaminato, così come emerge dalla lettura comparata dei due provvedimenti che abbiamo predisposto nella tabella riportata sotto.

Si ripresenta, dunque, una situazione analoga a quella che si era prodotta a suo tempo e, pertanto, non resta che elencare di nuovo, come già avevano fatto, il quadro delle novità che ci attendono alla luce del provvedimento oggi in discussione.

Il quadro delle disposizioni

Ecco la sintesi delle disposizioni in discussione.

Oggetto e
norme di riferimento
 D.L. Destinazione Italia
(art. 8 ritirato)
 d.d.l. Zanonato
(art.1 in discussione)

scatola nera

 

art. 1, 1° co, lett. b) d.d.l. Zanonato,  già art. 8, 1° co., lett. b) D.L. Destinazione Italia

sostituisce l‘art.  132, 1° co., D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni)

introduzione della scatola nera e previsione della efficacia di piena prova in giudizio delle risultanze della medesima

 b) all’articolo 132, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: 1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità  sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non e’ inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. 1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo  b) all’articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti: 1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipulazione del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipulazione di contratti i quali prevedano l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero degli ulteriori dispositivi individuati con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, n. 5 del 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa, che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 7 per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell’assicurato dalla medesima compagnia nell’anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può comunque essere inferiore al 7 per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. 1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico avente le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo

indicazione dei testimoni

 

art. 1, 1° co, lett. c) d.d.l. Zanonato, già art. 8, 1° co., lett. c) D.L. Destinazione Italia

modifica l’art. 135 del D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni)

inammissibile il testimone che non sia stato indicato nella denunzia di sinistro e nella richiesta di risarcimento inviata alla compagnia di assicurazione;
il giudice non ammette le testimonianze non acquisite come sopra, salvo i casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro indicazione;
è prevista la verifica dei testimoni ‘professionali’, con segnalazione alla Procura della Repubblica per gli accertamenti consequenziali

 

c) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-bis.  L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149.  Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l‘inammissibilità della prova testimoniale addotta. 3-ter.  In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis.  Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. 3-quater.  Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti.  Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare  c) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.  3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze delle persone che non risultino identificate secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. 3-quater. Nei processi instaurati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica l’eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza degli stessi nomi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Le disposizioni del presente comma non si applicano con riferimento agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che siano chiamati a testimoniare

carrozzieri fiduciari e danni accessori

 

art. 1, 1° co, lett. d) d.d.l. Zanonato, già art. 8, 1° co., lett. d) D.L. Destinazione Italia

aggiunge l’art.  147-bis al D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni)

è in facoltà dell’assicurazione risarcire il danno a cose in forma specifica mediante impresa convenzionata;
in caso di rifiuto il risarcimento non potrà superare l’importo che l’assicurazione avrebbe speso provvedendo come sopra;
il risarcimento per equivalente non può comunque superare il valore di mercato del bene;
nessun risarcimento è previsto per i costi accessori (come, ad es., il fermo tecnico)

d) dopo l’articolo 147 è inserito il seguente: Art.  147-bis.  Risarcimento in forma specifica 1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.  L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo periodo.  Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall’autorità giudiziaria.  I dati sono desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall’IVASS.  Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento.  Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura.  Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato. 2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell’anno successivo

d) dopo l’articolo 147 è inserito il seguente: Art. 147-bis. – (Risarcimento in forma specifica). – 1. In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, nei sinistri in cui non sussista responsabilità concorrente, risarcire in forma specifica i danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell’assicurato dalla medesima compagnia nell’anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al 5 per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l’IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo come calcolato ai sensi del secondo periodo. Le aree di cui al quarto periodo sono individuate sulla base dei seguenti elementi, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero dei sinistri denunciati, valore dei risarcimenti erogati, numero dei casi di frode accertati dall’autorità giudiziaria. I dati possono essere desunti anche dall’archivio informatico integrato, gestito dall’IVASS, di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nelle more dell’adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, la riduzione si applica nella misura del 5 per cento. Nei casi di cui al presente articolo, il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuando un’impresa diversa; in tal caso, la somma dovuta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero all’assicurato previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene; in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.  2. L’impresa di assicurazione che non effettua la comunicazione indicata nel comma 1 entro il 20 dicembre di ciascun anno o, per l’anno 2014, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può esercitare la facoltà prevista dal medesimo comma 1 nell’anno successivo

obbligo di riparazione del veicolo

 

art. 1, 1° co, lett. e) d.d.l. Zanonato, già art. 8, 1° co., lett. e) D.L. Destinazione Italia

modifica l’art. 148, 1° co. e comma 2-bis del  D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni)

sale da 5 a 10 giorni  il periodo durante il quale il veicolo e/o le altre cose danneggiate devono rimanere a disposizione per l’ispezione;
viene esclusa la risarcibilità del danno nel caso di mancata riparazione del veicolo;
è ampliata la possibilità di sospensione della procedura in caso di indicatori di frode

 e) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso. 2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.  Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura  e) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo è soppresso2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, ovvero dai  meccanismi elettronici o dispositivi di cui all’articolo 132, comma 1, del presente codice o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in mancanza, decorso il termine di novanta giorni di sospensione della procedura

divieto di cessione del credito risarcitorio

 

art. 1, 1° co, lett. f) d.d.l. Zanonato, già art. 8, 1° co., lett. f) D.L. Destinazione Italia

aggiunge l’art. 150-ter al  D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni)

può essere convenzionalmente inibita la cessione del credito risarcitorio senza il consenso della compagnia

 

f) dopo l’articolo 150-bis è inserito il seguente:  Art.  150-ter. Divieto di cessione del diritto al risarcimento 1. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento.  Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione f) nel capo IV del titolo X, dopo l’articolo 150-bis è aggiunto il seguente: «Art. 150-ter. – (Divieto di cessione del diritto al risarcimento). – 1. L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga alle disposizioni del libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipulazione del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell’assicurato dalla medesima compagnia nell’anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione

servizi medico-sanitari della compagnia

 

art. 1, 2° co, d.d.l. Zanonato, già art. 8, 2° co., D.L. Destinazione Italia

servizi medico-sanitari resi (anche) attraverso medici e professionisti  scelti dall’impresa di assicurazione

 

 2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito internet.  Nel caso in cui l’assicurato acconsente all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione  2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedano prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i loro nomi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al 7 per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell’assicurato dalla medesima compagnia nell’anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione

accertamento delle micropermanenti

 

art. 1, 3° co, d.d.l. Zanonato, già art. 8, 3° co., D.L. Destinazione Italia

modifica l’art.139 del  D. Lgs.  07/09/2005, n. 209, (Codice Assicurazioni)

interviene sulla nota problematica sorta in sede di valutazione medico legale delle micropermanenti dopo la riforma del 2012

3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le  parole: «visivamente o» sono soppresse 3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse

decadenza ridotta a tre mesi

 

art. 1, 6° co, d.d.l. Zanonato, già art. 8, 6° co., D.L. Destinazione Italia

modifica l’art.  2947, 2° co., c.c.

Il danneggiato decade se non propone richiesta di risarcimento entro tre mesi dal fatto

6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente: Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.  In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore   6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del codice civile è sostituito dal seguente: Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvi i casi di forza maggiore

 

Perseverare diabolicum

Trattando del decreto “Destinazione Italia”, avevamo a suo tempo concluso che, nel contesto di quest’ultimo, sembrava solo mancare l’attribuzione alle compagnie assicurative della possibilità di scegliersi, oltre che medici e carrozzieri, anche il giudice di fiducia e, con quest’animo, abbiamo (insieme a tutti gli uomini di buona volontà) accolto con favore l’abbandono di un tale progetto da parte del Governo.

Detto, fatto. Rieccoci qui. A leggere le stesse parole e a ridire le stesse cose, ad attendere con ansia l’esito delle immancabili proteste, ad almanaccare le potenziali modifiche e, soprattutto, a chiederci che senso abbia avuto (ed abbia) aver ritirato in blocco una previsione normativa, per ripresentarla in identici termini.

Errare, infatti, è umano, ma perseverare è diabolico: a meno che non ci sia altro in arrivo. Staremo a vedere.

Documenti & materiali

Scarica il testo del d.d.l. Zanonato versione pdf
Leggi il testo del d.d.l. Zanonato versione online

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.