RC professionale avvocati: in gazzetta il decreto attuativo D.M. 22/09/2016 in G.U. 11/10/2016, n. 238

By | 14/10/2016

Con decreto del 22/09/2016 pubblicato in G.U. l’11/10/2016 il Ministero della Giustizia ha dato attuazione all’art. 12 della legge 247/2012 (legge professionale forense) che aveva introdotto l’obbligatorietà dell’assicurazione professionale per l’avvocato.

Con il decreto in questione vengono indicati, tra l’altro, il contenuto essenziale della polizza nonchè i massimali minimi della copertura assicurativa, i quali variano in funzione del fatturato del professionista e delle modalità di esercizio della professione (in forma associata o individuale).

Quanto al contenuto della polizza l’art. 1 del decreto prevede che l’assicurazione deve coprire tutti i danni (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro) che l’avvocato dovesse per colpa, anche grave, causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.

E, in particolare, per «attività professionale» deve intendersi:

a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. 7.

E’, inoltre, facoltà delle parti pattuire l’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato, (curatore, professionista delegato alle vendite etc). L’assicurazione deve prevedere, inoltre, anche la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Prosegue l’art. 1, prevedendo che «la copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi» e che «in caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali».

La polizza assicurativa deve, inoltre, prevedere la copertura assicurativa contro gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale o in occasione di essa, ivi compresi gli spostamenti, a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.

Da ultimo, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto «gli estremi delle polizze assicurative attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine al quale l’avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet».

Il decreto entrerà in vigore l’11/10/2017 e le polizze assicurative stipulate precedentemente dovranno adeguarsi alle disposizioni in esso contenute.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della legge 247/2012 (legge professionale forense)
Scarica il testo del D.M. 22/09/2016 pubblicato in G.U. l’11/10/2016

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