Rc auto: cosa accade se il furto avviene nel termine di 15 giorni di prorogatio ordinanza Cass. Civ., VI, 12/07/2017, n. 17207


«Nel sinallagma funzionale del rapporto assicurativo, la disposizione del secondo comma dell’art. 1901 cod. civ. introduce un duplice obbligo a carico delle parti: il primo, riguardante l’assicurato, è di pagare le rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza prorogabile fino a 15 giorni, pena la sospensione della garanzia assicurativa (a decorrere dal sedicesimo giorno); il secondo, a carico dell’assicuratore, è quello di sopportare il decorso del suddetto termine di 15 giorni, prima di considerare l’assicurato in stato di mora e, quindi, di sentirsi svincolato dall’obbligo di pagamento dell’indennità, derivante da sinistro verificatosi nel periodo di mora -successivo al quindicesimo giorno- dell’assicurato (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 630 del 23/01/1987), con la conseguenza che se il rischio si verifica durante il decorso dei quindici giorni, l’assicuratore è tenuto ad indennizzare il danno, anche se il premio non venga successivamente pagato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15801 del 06/07/2009), trovando il proprio corrispettivo, la protrazione quindicinale della garanzia assicurativa prevista ex lege, nel pagamento del premio precedente (il cui ammontare viene determinato dalla impresa assicurativa anche tenendo conto anche del periodo indicato)».

La massima (non ufficiale) espressa dalla Cassazione nell’ordinanza che si annota (Cass. Civ., VI, 12/07/2017, n. 17207) sostanzialmente rivisita l’interpretazione dell’art. 1901 c.c. rispetto a quanto ritenuto dal precedente orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul tema, pervenendo a ritenere che la copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli possa estendersi anche oltre il 15esimo giorno previsto dall’art. 1901 c.c. nel senso sopra enunciato.

Nel caso ipotizzato, in verità, il privato aveva la disponibilità dell’auto in leasing, subiva il furto del mezzo entro il termine di prorogatio (15 giorni previsti dall’art. 1901, 2° co., c.c.) di copertura assicurativa, ma non provvedeva al pagamento del premio assicurativo entro le 24 ore del 16esimo giorno. La compagnia di assicurazione rifiutava, indi, il risarcimento del danno, non ritenendo operativa la polizza. In primo e secondo grado, i giudici di merito seguivano l’orientamento della compagnia di assicurazione e la società di leasing proponeva ricorso per cassazione.

La Cassazione ha ritenuto ove il contratto assicurativo incorra in proroga v’è soluzione di continuità e nessuna sospensione mentre ove intervenga sostituzione del precedente contratto assicurativo con uno nuovo, v’è interruzione del rapporto contrattuale (e della copertura assicurativa) con attivazione di nuovo contratto assicurativo. Detta distinzione è rilevante perché consente di comprendere cosa accade se non viene versato il premio assicurativo.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 c.c.). Dunque, in ipotesi di contratto di durata, ove non fosse pagata una rata successiva alla prima la polizza risulterebbe sospesa soltanto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Espone la Cassazione che: in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l’assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo, e ciò anche nell’ipotesi in cui la suddetta scadenza coincida non con lo spirare del periodo per il quale è stato pagato un premio rateizzato, ma con la scadenza dell’intero contratto assicurativo (Cass. Civ. n. 15801/2009).

Nel caso in commento, i giudici di legittimità, tuttavia, hanno rilevato l’inammissibilità del motivo perché nessuna delle parti in causa ha chiarito se il contratto di assicurazione posto a fondamento fosse di durata o meno e se la rata non versata fosse la prima o una successiva.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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