Decreto Irpef e rateazione dei debiti tributari per i contribuenti decaduti: richieste entro il 31/07/2014


Nuova chance di poter rateizzare i propri debiti nei confronti del fisco.

E’ quanto prevede il recente DL 66/2014 conv. con mod. dalla L 89/2014 (cd. Decreto Irpef).

Ma, attenzione. La recente novità, infatti, non consiste in un beneficio indiscriminato e senza limiti. L’art. 11-bis del decreto Irpef individua modalità e termini per ottenere la rateazione, nonché i soggetti che potranno utilizzare il nuovo strumento.

La rateazione dei debiti tributari ai sensi dell’art. 19 Dpr 602/973

Come noto il Dpr 602/1973 prevede due forme di rateazione dei debiti tributari:

  1. cd. rateazione ordinaria (art. 19, comma 1, Dpr 602/1973) la quale prevede la possibilità per il contribuente di ottenere un piano di rateazione fino ad un massimo di  settantadue (72) rate;
  2. cd.rateazione straordinaria (art. 19, comma 1-quinquies, Dpr 602/1973) introdotta dal DL 69/2013 cd decreto del fare, la quale prevede la possibilità, in presenza di determinate ed ulteriori condizioni, di ottenere un piano di rateazione fino ad un massimo di centoventi (120) rate. (v. sul punto post del 12/11/2013).

La perdita del beneficio della rateazione, in entrambi i casi, avviene con il mancato pagamento di otto (8) rate anche non consecutive. Il numero delle rate insolute tali da far interrompere il piano è salito, infatti, dalle due (2) consecutive, originariamente previste, alle attuali otto anche non consecutive in seguito alle modifiche adottate dal decreto del fare.

Criteri e modalità concrete per l’esecuzione delle diverse forme di rateazione sono poi appositamente previsti nel decreto attuativo del Ministero delle Finanze del 06/11/2013.

La nuova possibilità di rateazione introdotta dal decreto Irpef

Come anticipato, il decreto Irpef ha introdotto un’ulteriore possibilità volta a consentire ai contribuenti di poter rateizzare i propri debiti fino ad un massimo di settantadue (72) rate mensili, ma solo in presenza di precise e determinate condizioni.

Innanzitutto preme precisare che non si tratta di una nuova forma di rateazione che si affianca alle due forme attualmente vigenti.
La norma, infatti, stabilisce che possono usufruire del beneficio solo quei contribuenti che alla data del 22/06/2014 siano decaduti dal beneficio della rateazione già concessa nei loro confronti ai sensi dell’art. 19 Dpr 602/1973.

In sostanza quindi per accedere al suddetto beneficio il contribuente:

  1. dovrà aver preventivamente richiesto ed ottenuto piano di rateazione ai sensi dell’art. 19 Dpr 602/1973, sia esso ordinario o straordinario;
  2. essere decaduto dal beneficio del piano di rateazione già approvato entro e non oltre la data del 22/06/2014;
  3. presentare apposita richiesta di usufruire della “nuova rateazione” entro e non oltre il 31/07/2014.

Il piano di rateazione così concesso non potrà essere prorogato ed il contribuente decadrà (definitivamente) dal beneficio in caso di mancato pagamento di due (2) rate anche non consecutive.

La concessione della rateazione (e la regolare esecuzione di essa) determinano il verificarsi di ulteriori e significative conseguenze positive, di certo non trascurabili, quali ad esempio la facoltà per il contribuente di richiedere il Durc (ed accedere quindi a gare, appalti etc.) e il divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione in pendenza del piano.

Documenti & materiali

Scarica il testo del Dpr 602/1973
Scarica il testo del DL 69/2013, conv. in L. 98/2013 (cd. decreto del fare
Scarica il decreto del Ministero delle Finanze 06/11/2013
Scarica il testo del DL 66/2014 conv. con mod. dalla L 89/2014 (cd. decreto Irpef)

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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