Rapporti bancari e ripetizione dell’indebito oggettivo: decorrenza degli interessi secondo le Sezioni Unite In nota a Sezioni Unite 13/06/2019, n. 15895

By | 19/06/2019

In materia di indebito oggettivo sono intervenute le Sezioni Unite che con la decisione depositata il 13/06/2019, n. 15895 hanno statuito il seguente principio di diritto:

«ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.».

La sentenza è stata pronunciata in un caso di rapporto bancario, precisamente di conto corrente assistito da apertura di credito, in cui il correntista, tra l’altro, deduceva la violazione dell’art. 2033 c.c., per esser gli interessi legali stati fatti decorrere dalla domanda invece che dai precedenti atti di costituzione in mora.

Sul punto, le Sezioni Unite ricordano che secondo la giurisprudenza tradizionale e maggioritaria (tra le tante, Cass. 3912 del 2018; n. 10161 del 2016; n. 9934 del 2016; n. 4436 del 2014; n. 17558 del 2006; n. 4745 del 2005; n. 1581 del 2004; n. 11969 del 1992), nella ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito dell’accipiens, che non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione dell’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora, e ciò in quanto all’indebito si ritiene applicabile la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dell’art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda. Si è anche posto in evidenza che, pur avendo ad oggetto una somma di danaro liquida ed esigibile, l’art. 2033 c.c., è, perciò, norma parzialmente derogatoria rispetto sia all’art. 1282 c.c., che all’art. 1224 c.c..

Ma le Sezioni Unite hanno affrontato il tema della decorrenza degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito, con la sentenza n. 7269/1994, in tema di domanda restitutoria di somme indebitamente versate per contributi assicurativi dal datore di lavoro all’I.N.P.S. e la decisione ha evidenziato che in materia previdenziale, in forza della specialità della normativa, la domanda giudiziale deve esser preceduta dalla domanda amministrativa (che costituisce una condizione di proponibilità della prima), ed ha concluso affermando che gli interessi decorrono non già dalla domanda giudiziale ma dalla precedente domanda amministrativa, che non può esser considerata come una mera richiesta di restituzione – avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del dies a quo sia per l’idoneità a rendere consapevole l’accipiens dell’indebito nel quale versa – e tenuto conto che, un’interpretazione restrittiva del termine “domanda” nel senso tecnico-giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del solvens e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..

Con le successive sentenze n. 5624 del 2009 e n. 14886 del 2009, rese in ipotesi di condanna alla restituzione di somme di denaro versate in esecuzione di un accordo sull’indennità di espropriazione, divenuto inefficace in seguito all’interruzione del procedimento ablativo, sempre le Sezioni Unite hanno ritenuto, con la prima, costituire jus receptum l’affermazione secondo cui il termine “domanda” contenuto nell’art. 2033 c.c., si riferisce alla domanda giudiziale, sicchè gli interessi (compensativi) decorrono “dal momento della domanda giudiziale (e mai comunque da quello della messa in mora), salva la dimostrazione della mala fede dell’accipiens“; e, con la seconda, si sono limitate a dare seguito all’orientamento sopra esposto, richiamandolo espressamente.

Il fondamento dell’obbligo dell’accipiens in buona fede di corrispondere gli interessi, ricostruito in riferimento ai principi in tema di possesso, è stato sconfessato con la sentenza n. 7526 del 2011. Tale decisione ha posto in evidenza che la formula letterale dell’art. 2033 c.c., riconosce all’attore in ripetizione il diritto agli interessi dalla “domanda” senza alcuna connotazione e che la sua qualificazione in termini di “domanda giudiziale” si basa su di un fondamento storico non più corrispondente all’attuale sistema del codice civile: il codice del 1865 includeva la restituzione dell’indebito (riprendendo l’art. 1377 del codice francese) nella sezione dei quasi contratti e disciplinava, all’art. 1147 c.c., il solo caso della ricezione in mala fede facendo decorrere gli interessi “dal giorno del pagamento”, mentre, per l’ipotesi, in quel codice non prevista, della ricezione in buona fede, l’accipiens veniva considerato non già come debitore per la restituzione, ma come possessore della somma altrui, con conseguente suo obbligo di restituzione dei frutti pervenutigli “dopo la domanda giudiziale” (art. 703 c.c. del 1865, corrispondente all’attuale art. 1148 c.c.).

E ciò non perchè la domanda giudiziale faceva venir meno lo stato di buona fede (la mala fede sopravvenuta non nuoceva al possessore), ma in virtù del principio secondo cui la durata del processo non può danneggiare la parte vittoriosa. L’attuale disciplina codicistica, prosegue la decisione in esame, ha inserito l’istituto della ripetizione dell’indebito nel libro delle obbligazioni, sicchè l’incongruenza circa il fondamento legale della decorrenza degli interessi (la cui natura si afferma non chiaramente definita) va superata portando la materia per intero nel diritto delle obbligazioni, e cioè intendendo la “domanda” di cui all’art. 2033, come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (art. 1219 c.c., comma 1).

A tale principio, pure di sfuggita affermato con la sentenza n. 16657 del 2014, si è dichiaratamente riferita la sentenza n. 22852 del 2015, in tema di applicabilità dei principi dell’indebito in ipotesi di pagamento dell’indennità di espropriazione concordata, e della successiva revoca della dichiarazione di pubblica utilità per ragioni di pubblico interesse. Tale decisione, richiamate le menzionate sentenze Cass. S.U. n. 5624 e n. 14886 del 2009 (trattandosi della medesima questione), ha, infatti, ritenuto che, in tema di ripetizione d’indebito oggettivo, l’espressione “domanda” di cui all’art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., dovendosi considerare l’accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso ex art. 1148 c.c.. Agli argomenti svolti nella precedente decisione n. 7526 del 2011, la sentenza ne ha aggiunto uno letterale, a dimostrazione della diversità della disciplina del possesso rispetto a quella delle obbligazioni, ed un altro desunto dalla comparazione giuridica con l’ordinamento tedesco.

E con la sentenza 15895/2019 che qui si segnala, le Sezioni Unite ritengono di aderire a tale seconda esegesi dell’art. 2033 c.c.. Oltre al superamento delle ragioni storiche sopra esposte (per la specifica previsione della spettanza degli interessi in ipotesi d’indebito oggettivo ricevuto in buona fede), idonee a dar conto della genesi della considerazione dell’accipiens come possessore piuttosto che come debitore, onde escludere la correttezza della tesi che sovrappone dette situazioni giuridiche milita, anzitutto, il dato normativo.

L’art. 2033 c.c., stabilisce, infatti, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi “dal giorno della domanda”, laddove l’art. 1148 c.c., dispone che il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili “fino al giorno della domanda giudiziale”.

La circostanza che la domanda -indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dell’accipiens in buona fede – non sia ulteriormente connotata in termini di “giudiziale” non è fatto in sè neutro e consente, già in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla “domanda”, il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito dell’interruzione della prescrizione, nell’art. 2943, comma 1, (che al secondo menziona la “domanda proposta nel corso di un giudizio”).

Da un punto di vista sistematico, va, poi, rilevato che il possessore, in virtù dell’apparenza di verità che è data al suo titolo dalla buona fede (che si presume), non cessa di esser tale nè diventa mero detentore per il solo fatto che un terzo rivendichi il bene, seppure con una richiesta formale, in tesi analoga a quella idonea alla costituzione in mora: gli effetti della sentenza retroagiscono, infatti, alla “domanda giudiziale”, di cui parla l’art. 1148 c.c., non perchè la relativa proposizione produca l’effetto della costituzione in mora, ma perchè lo status di possessore in buona fede e la connessa tutela possono cessare solo con la sentenza che accolga la rivendica, mentre, com’è noto, i tempi del processo non possono gravare sulla parte rimasta vittoriosa.

In conclusione, con la cit. sentenza 15895/2019 le Sezioni Unite ritengono di dover superare la propria giurisprudenza, che, nelle decisioni del 2009, ha fatto proprio l’indirizzo tradizionale qualificandolo come jus receptum, ma senza alcuna specifica argomentazione, mentre con la decisione del 1994 ha mostrato un’apertura, sia pur settoriale e riferita al valore della domanda amministrativa nelle cause previdenziali, e di dover affermare che i principi che governano l’indebito devono individuarsi solo in quelli che regolano le obbligazioni, nel cui ambito l’istituto trova, appunto, la sua sedes materiae.

Quanto sopra, comporta, in base ai principi generali, che l’obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell’accipiens in buona fede, quale debitore dell’indebito percepito può decorrere da data antecedente a quella dell’instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine “domanda” di cui all’art. 2033 c.c., esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all’art. 1219 c.c..

Il regime della disposizione in esame, che si riferisce, comunque, ad una domanda per il sorgere del debito per interessi consente, sotto altro profilo, di confermare che l’art. 2033 c.c., è norma parzialmente derogatoria rispetto all’art. 1282 c.c., costituendo eccezione – che la disposizione in esame, appunto, ammette – al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l’utilizzazione del denaro da parte dell’accipiens in buona fede prima della “domanda” nel senso qui specificato.

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