R.C.A. e decreto “Destinazione Italia”, terzo atto. E non solo… Per gli avvocati, preventivo scritto, società multidisciplinari e soci di capitale

By | 21/02/2015

Chi ci segue, sa che il sabato non pubblichiamo, ma oggi facciamo un’eccezione, visto che la tecno-burocrazia assicurativo-bancaria non demorde e, a quanto pare, trova sempre orecchie disposte ad ascoltarla, del tutto indipendentemente da nome, cognome ed orientamento dei personaggi politici del momento.

R.C.A e “Destinazione Italia”: primo atto

In un articolo del 21 gennaio 2014, intitolato «R.C.A. le (inquietanti novità del decreto “Destinazione Italia”» vi avevamo informati circa le aberranti novità in vista in materia di R.C.A.: scatola nera, decadenza da prove testimoniali immediata, obbligo di rivolgersi ai centri medici e/o tecnici “assicurativi”, la contropartita delle quali era costituita da esigui “sconti” sulle polizze predeterminati ex lege (metodologia a forte rischio illegittimità, con il rischio di ritrovarsi – domani – senza sconto alcuno).

Di fronte alle fortissime proteste levatesi da pressoché tutti i destinatari del provvedimento (con l’ovvia eccezione delle assicurazioni), il governo si era arreso e il 03 maggio 2014 avevamo potuto darvi la notizia dell’avvenuto ritiro della previsione in questione (si trattava, come tutti ricorderete, dell’art. art. 8 del D.L. “Destinazione Italia”).

R.C.A e “Destinazione Italia”: secondo atto

Senonché, il 21/02/2014 – zitto zitto – faceva il suo ingresso sulla scena il D.D.L. Zanonato, di contenuto esattamente identico a quello del pregresso  art. 8 D.L. “Destinazione Italia” appena ricordato (a comprova, si veda la tabella comparativa che avevamo predisposto nell’articolo pubblicato il 07/05/2014, dal titolo «R.C.A.: riproposto l’art. 8 del decreto “Destinazione Italia”»).

Detto, fatto: le proteste si elevarono identiche, dinanzi all’identica assurdità e del D.D.L. Zanonato non si seppe più nulla.

R.C.A. e “Destinazione Italia”: terzo atto. Il ritorno

Ma siccome, se ci si passa una battuta, l’erba cattiva non muore mai, arriviamo ai giorni nostri e, precisamente, al Consiglio dei Ministri di ieri, 20 febbraio 2015, nel corso del quale, con il consueto tripudio di fanfare, sotto la voce “concorrenza”  si annunzia la prossima presentazione di un D.D.L. che, per quanto concerne la R.C.A. (ma ce n’è anche per gli avvocati come si vedrà subito appresso), avrà il seguente contenuto  (v. il relativo resoconto online) :

«Assicurazioni. Viene previsto l’obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l’automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l’installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate. Altre norme riguardano l’obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all’IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull’attuazione delle nuove norme».

Insomma, sembra che siamo alle solite: viene spacciata per salvifica novità concorrenziale un’aberrazione evidentemente finalizzata alla tutela di interessi assicurativi, già reiteratamente presentata e, proprio per la sua insostenibilità, ritirata.

Staremo a vedere, augurandoci che non sia così.

E per gli avvocati…

Terminiamo questo flash aggiungendo che, sempre nel medesimo Consiglio dei Ministri appena citato, si è pure discusso di una voce che riguarda in via diretta e immediata gli avvocati: al di là del preventivo scritto obbligatorio (probabilmente accettabile) ed alla previsione delle società multiprofessionali, riappare l’accesso (leggasi: indiscriminato) dei soci di capitale alle società stesse.

Insomma: gli avvocati, sono destinati a diventare una categoria composta di garzoni, impiegati “a bottega” dai “poteri forti” ? Speriamo davvero di no.

Questo è il testo:

«Avvocati. Il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, introduce l’obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell’assistito) e consente le società multiprofessionali e l’ingresso di soci di capitali».

Con il che, per non rovinarvi definitivamente il fine settimana, concludiamo.

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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