Giustizia civile: le novità che ci aspettano In corso di emanazione un D.L. ed un D.D.L. in materia di giustizia civile

By | 29/08/2014

Mentre si sta scrivendo questo post, è in corso il Consiglio dei Ministri n. 27 del 29 agosto 2014 che, tra le altre cose, ha all’ ordine del giorno, sia l’emanazione di un D.L. recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», sia la redazione di un disegno di legge delega sempre in materia di giustizia civile.

Il contenuto del D.L. in materia di giustizia civile di prossima emanazione

Vediamo, anzitutto, il contenuto del D.L., così come risultante da diverse anticipazioni.

Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria

Viene, anzitutto, prevista la possibilità – allo stato sembra su domanda congiunta delle parti –  di trasferire in sede arbitrale i processi pendenti non trattenuti in decisione e non concernenti materia giuslavoristica,

In questo caso il collegio viene designato direttamente dalle parti o nominato dal competente COA ed il processo prosegue in sede arbitrale.

Procedura di negoziazione assistita da un avvocato

Si introduce, poi, l’istituto della procedura di negoziazione assistita, quale accordo, da redigersi in forma scritta a pena di nullità, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati.

La firma della convenzione finalizzata all’accordo ha gli effetti della domanda giudiziale ai fini interruttivi di prescrizione e decadenza.

Il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è previsto quale condizione di procedibilità nelle cause consumeristiche, in quelle di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale e in quelle in cui viene richiesto il pagamento di somme inferiori ai 50.000 euro. L’eventuale accordo, sottoscritto dagli avvocati che vi hanno prestato assistenza, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione ipotecaria.

La procedura in questione, peraltro, sembra destinata a sovrapporsi alle procedure di mediaconciliazione, ove previste.

Procedura di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

Viene, inoltre, previsto, un procedimento negoziale assistito analogo al precedente in materia di separazioni e divorzi consensuali (e delle relative modifiche), allorquando non siano presenti figli minori, o maggiorenni portatori di handicap, o comunque non economicamente autosufficienti.

In questo caso, l’accordo raggiunto tiene luogo degli analoghi provvedimenti giudiziali e l’avvocato di parte è obbligato a trasmetterne copia all’ufficiale di stato civile

Procedura di negoziazione assistita in materia di lavoro

Viene prevista una forma di negoziazione assistita anche in materia di lavoro, mediante una correlativa modifica del 4° co. dell’art. 2213 C.C.

Separazioni e divorzi consensuali dinanzi all’ufficiale di stato civile

Si introduce la possibilità di raggiungere accordi di separazione e divorzio consensuali (e relative modifiche) direttamente dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Tale possibilità è limitata ai casi di assenza di figli minorenni, ovvero di figli maggiorenni portatori di handicap o comunque non autosufficienti economicamente.

L’accordo in tal modo raggiunto (che tiene luogo dei correlativi procedimenti giudiziali) non può contenere pattuizioni che prevedano trasferimenti patrimoniali.

Disposizioni varie in tema di processo civile

Vengono, infine, previste una serie di misure acceleratorie o comunque finalizzate al miglioramento dell’efficienza del processo civile. Tra queste meritano segnalazione:

  • la modifica del regime di compensazione delle spese: le spese potranno essere compensate in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza;
  • l’ampliamento del ricorso al rito sommario: il giudice potrà disporre il passaggio al rito sommario alla prima udienza di trattazione;
  • previsione delle dichiarazioni testimoniali rese al difensore: il difensore potrà raccogliere ed utilizzare in giudizio, previa autentica, dichiarazioni testimoniali rese da terzi, i quali potranno comunque essere chiamati a testimoniare personalmente dal giudice, anche d’ufficio;
  • disposizione varie in materia di processo esecutivo: si contemplano, poi, una serie di misure finalizzate a rendere più efficace il processo esecutivo.

Il contenuto del disegno di legge delega

Quanto al contenuto del disegno di legge delega, poco si sa, allo stato, se non che dovrebbe occuparsi della riorganizzazione dei riti civili.

Si parla anche della riduzione (dimezzamento)? del termine di sospensione feriale, improvvidamente ed in modo totalmente improprio, qualificato ora come “periodo di chiusura dei tribunali” o come “ferie dei giudici”. Tuttavia di questa misura sono apparse solo notizie di stampa.

Questo è quanto. Vi terremo informati, nei prossimi giorni, delle misure concretamente emerse.

 

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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